Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

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Rif./incarto: J402-2095

temporaneamente al guinzaglio i cani da protezione del bestiame in presenza di situazioni

pericolose (p. es. durante la conduzione del gregge). Se, nonostante tutto, si verifica comunque un incontro ravvicinato con cani estranei, è importante che la persona che li accompagna assuma un comportamento corretto, per esempio evitando di avvicinarsi ulteriormente con il suo cane al gregge o adottando le strategie giuste per ridurre la criticità della situazione. Se i due cani arrivano a mordersi e l’incidente viene sottoposto a verifica nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo (art. 77 e 79 OPan), in sede di accertamento dei fatti (verifica della violazione dell’obbligo di diligenza e di un comportamento oltremodo aggressivo da parte del cane da

protezione del bestiame) si deve tenere debitamente conto dello scopo di utilizzo del cane da protezione del bestiame. Nelle sue direttive l’UFAM formulerà delle proposte su come ciò possa essere fatto nella prassi cantonale (analogamente all’art. 79 cpv. 2 OPan, che è stato stralciato). Va da sé che questo non costituisce in alcun modo un lasciapassare e che qualsiasi reazione esagerata da parte del cane da protezione del bestiame, ascrivibile per esempio a un

addestramento o a una detenzione carente, può comunque essere imputata a una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del detentore del cane.

Art. 16 cpv. 3bis lett. b OFE «Identificazione dei cani»

bis Art. 16 cpv. 3 lett. b OFE

Art. 16 cpv. 3bislett. b Identificazione dei cani

1bisIl detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano

richieste misure di promozione secondo l’articolo 10quatercapoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 19888 sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.

Già oggi il previsto impiego di cani da protezione del bestiame va, in linea di principio, notificato ai sensi della vigente legislazione in materia di epizoozie. Questa notifica non permette tuttavia di sapere se il cane abbia seguito un addestramento idoneo per la protezione del bestiame o se venga poi effettivamente impiegato a questo scopo. Con questo obbligo di notifica supplementare, le autorità federali e cantonali, che hanno accesso alla banca dati, possono subito sapere se,

nell’anno in questione, l’impiego di un cane da protezione del bestiame è sovvenzionato

dall’UFAM. La notifica va pertanto ripetuta all’inizio di ogni anno. In linea con il monitoraggio di questi cani richiesto nella mozione 10.3242, in sede di verifica di un incidente in cui un cane da protezione del bestiame ha morso una persona o un altro cane, gli uffici specializzati delle autorità (p. es. il veterinario cantonale) sapranno subito con certezza se il cane coinvolto è stato impiegato conformemente alle direttive e se il detentore ha assolto quindi in linea di principio al suo obbligo di diligenza. Questa notifica facilita inoltre all’UFAM il suo compito di versare i contributi di sostegno ai detentori. La registrazione costituisce pertanto un elemento irrinunciabile per assicurare il

monitoraggio di questi cani secondo quanto richiesto nella mozione 10.3242. Oltre alla banca dati, l’UFAM provvederà a pubblicare in Internet indicazioni geografiche precise sui punti della zona d’estivazione in cui vengono impiegati cani da protezione del bestiame.

3 Ripercussioni sul piano organizzativo e finanziario

Il presente progetto presenta ripercussioni sia sul piano organizzativo che finanziario. In

esecuzione della mozione 10.3242, il Consiglio federale esporrà l’organizzazione e

un’estrapolazione dettagliata dei costi in un rapporto non appena si sarà conclusa l’indagine conoscitiva sul progetto e risulterà quindi più chiaro quali misure di protezione del bestiame

promuovere e come ripartire esattamente i compiti tra Confederazione e Cantoni.

Ripercussioni sul piano organizzativo

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RS 922.01

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