Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

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Rif./incarto: J402-2095

Per garantire un’esecuzione unitaria della protezione del bestiame e della relativa promozione finanziaria secondo quanto auspicato nel presente progetto, si rende necessaria l’organizzazione illustrata qui di seguito.

(1) Servizio nazionale di consulenza in materia di protezione del bestiame: una

Coordinazione nazionale protezione greggi collabora con i centri di consulenza regionali (cantonali o intercantonali) al fine di garantire un’esecuzione unitaria nell’ambito della

protezione del bestiame e della relativa promozione. La Coordinazione nazionale fornisce consulenza in materia di protezione del bestiame nei settori prevalentemente agricoli (p. es. gestione dei pascoli, pianificazione dei pascoli ecc.), promuove misure concrete ad eccezione dell’impiego dei cani (p. es. elettrificazione delle recinzioni intorno agli alveari) e dirige un gruppo mobile d’intervento con cani da protezione del bestiame finalizzato ad assistere

tempestivamente gli agricoltori che si trovano a fronteggiare danni imprevisti. Essa coordina inoltre la protezione del bestiame su scala nazionale fornendo informazioni, consulenza e supporto ai centri di consulenza regionali/cantonali.

Attualmente questo compito di importanza nazionale è svolto, su incarico dell’UFAM, dalla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA di Losanna. Già oggi l’UFAM sostiene inoltre alcuni centri di consulenza regionali in materia di protezione del bestiame (p. es. «Plantahof» nel Cantone dei Grigioni) nell’ottica della promozione della protezione del bestiame «nell’ambito di progetti regionali» (attuale art. 10 cpv. 4 OCP).

(2) Organizzazione nazionale per l’allevamento e l’addestramento dei cani da protezione del

bestiame: un’organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale, costituita da allevatori e detentori di cani da protezione del bestiame impiegati attivamente a tale scopo, provvede affinché i cani da protezione del bestiame siano allevati e addestrati in conformità con le direttive dell’UFAM. Questa organizzazione provvede anche alla formazione e al

perfezionamento continuo degli allevatori e detentori dei cani secondo le disposizioni della legislazione sulla caccia e sulla protezione degli animali nonché in base alle ultime conoscenze acquisite. Già oggi questo compito è svolto, su incarico dell’UFAM, dall’associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera.

(3) Servizio cantonale di consulenza su un impiego dei cani da protezione del bestiame

conforme alle normative vigenti: una Coordinazione nazionale cani da protezione delle greggi sostiene la Confederazione e i Cantoni nell’esecuzione unitaria delle disposizioni legali in materia di promozione dei cani da protezione del bestiame e assiste i Cantoni e gli agricoltori che la consultano per sapere se le modalità di detenzione e impiego dei cani adottate

conformemente alle direttive dell’UFAM sono conformi alla legge. Essendo incaricata di

verificare la registrazione obbligatoria di questi cani, la Coordinazione nazionale (in stretta collaborazione con i servizi veterinari cantonali e su mandato dell’UFAM) può anche effettuare controlli presso i detentori (p. es. per accertarne l’idoneità a ricevere contributi finanziari) o fornire assistenza agli agricoltori nell’attuazione di eventuali decisioni cantonali. I consulenti cinofili regionali di questo servizio specializzato (che deve ancora essere istituito)

rappresentano pertanto un necessario anello di congiunzione tra le autorità federali/cantonali e i detentori.

(4) Servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame: secondo la

legislazione vigente, i Cantoni sono tenuti a prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP), il che significa che esiste già un obbligo nei loro confronti in materia di prevenzione dei danni causati dai grandi predatori. Poiché la protezione del bestiame da parte dell’UFAM non sarà più realizzata su scala progettuale, ma nazionale, i Cantoni dovranno integrare la pianificazione in materia di protezione del bestiame nella propria pianificazione agricola. Sebbene l’attuazione della protezione del bestiame rimanga dunque di competenza cantonale, ai sensi dei punti 1-3 l’UFAM assolverà all’attività di consulenza ai Cantoni, di coordinamento intercantonale delle misure e di esecuzione in materia di

orientamento dei contributi di sostegno e dei controlli.

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