Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

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Rif./incarto: J402-2095

protezione degli animali. L’assenza di una norma ufficiale sulla tenuta in cattività di rapaci per

falconeria si è tradotta in un certo grado di incertezza riguardo alle autorizzazioni cantonali necessarie per questo tipo di detenzione; queste ultime si basavano infatti per lo più sulla direttiva non più in vigore. A questo vuoto normativo si intende porre rimedio con la presente modifica dell’ordinanza sulla caccia. Si impone pertanto una precisazione della legislazione sulla caccia in quanto la tenuta in cattività per falconeria costituisce parte integrante della falconeria (caccia con il falcone), la quale a sua volta rientra nella competenza legislativa attribuita a Confederazione e Cantoni in materia di caccia (art. 3 cpv. 1 e 2 LCP). La nuova disposizione riguardante la tenuta in cattività per falconeria andrà a integrare l’attuale norma della legislazione sulla caccia relativa alle cure di rapaci e di

strigiformi (art. 6 cpv. 3 OCP): all’articolo 6, «Tenuta in cattività e cura di animali protetti», che

continuerà a disciplinare la cura di animali selvatici protetti nel caso in cui siano malati o feriti, si

bis

aggiungerà quindi l'articolo 6 OCP, «Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi».

2 Commento ai singoli articoli dell’OCP

Art. 6 OCP «Tenuta in cattività e cura di animali protetti»

Art. 6 OCP

Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti

1L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

2L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l’animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata.

Il presente articolo riprende sostanzialmente, seppur cambiandone la struttura, tutte le disposizioni dell’attuale articolo 6 in materia di tenuta in cattività e cura di animali protetti.

Assicurazione della protezione delle specie

La garanzia della protezione delle specie allo stato selvatico rimane tuttora il prerequisito

essenziale, ai sensi della legislazione sulla caccia, affinché possa essere accordata

l’autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici protetti conformemente alla legge sulla caccia. In altre parole, la tenuta di animali appartenenti a una specie protetta (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP) non deve in alcun modo mettere in pericolo la sopravvivenza della specie allo stato selvatico. Grazie ai sostanziali miglioramenti apportati alla legislazione rilevante in materia di commercio di animali selvatici in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza sulla caccia nel 1988 (p. es. art. 7 OCP; art. 8 cpv. 1 lett. d OCS [RS 453]), nella nuova formulazione del capoverso 1 è possibile tralasciare l’attuale lettera a.

Regolamentazione della cura di animali selvatici malati appartenenti a specie protette

Nel capoverso 2 continuano a essere definiti i requisiti per ottenere l’autorizzazione a curare

animali protetti bisognosi di cure. In tale ottica, le attuali disposizioni vengono riprese e integrate con i requisiti di base riguardanti le qualifiche della persona curante e le attrezzature utilizzate. Con il termine «cura», ai sensi della presente ordinanza, va intesa l’assistenza prodigata ad animali selvatici malati, fortemente indeboliti o feriti appartenenti a specie protette conformemente alla legge sulla caccia (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP). La fase di cura deve avere una durata limitata, ovvero durare finché l’animale bisognoso di cure (1) viene rimesso in libertà, ormai guarito, nel luogo in cui era stato ritrovato o (2) è sottoposto a eutanasia a causa della gravità delle sue condizioni o ancora (3) viene trasferito a uno stato di cattività ordinaria perché, pur essendo guarito, non sarebbe più in grado di sopravvivere allo stato naturale. In linea di massima, i requisiti che devono soddisfare le persone che detengono o accudiscono animali selvatici sono disciplinati nell’ordinanza sulla

protezione degli animali. In particolare è necessario che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione appropriata (art. 85 OPan). L’ordinanza sulla protezione degli 3/17

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