Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
von Greifvogelhaltung» [Indicazioni sulla sorveglianza dei rapaci tenuti in cattività], 2006; oppure la raccomandazione per l’assistenza veterinaria e la valutazione delle detenzioni di rapaci
[«Empfehlung für die tierärztliche Bestandesbetreuung und die Beurteilung von
Greifvogelhaltungen»], Tierärztl. Prax. 38: 313-324, Lierz, M. et al., 2010). In aggiunta si dovrà anche provvedere a regolamentare la definizione di «sufficienti possibilità di volare liberamente», sia nell’ambito della caccia con il falcone sia di uno spettacolo di rapaci.
Art. 10 OCP «Risarcimento e prevenzione dei danni»
Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4 OCP
Art. 10 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 Risarcimento e prevenzione dei danni
1La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:
a. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;
b. Concerne soltanto il testo francese.
4La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.
L’unica novità contenuta in questi due capoversi è la menzione dello sciacallo dorato (Canis
aureus), un grande predatore dall’aspetto molto simile al lupo, con il quale è strettamente
imparentato. La presenza dello sciacallo dorato è stata documentata per la prima volta
fotograficamente in Svizzera (Oberland bernese) nel 2011. Nello stesso periodo sono stati
avvistati, sempre per la prima volta, sciacalli dorati anche in Germania, Austria e Italia.
L’avvistamento di questi esemplari singoli avviene nell’ambito di un'espansione naturale dell’habitat dello sciacallo dorato che, dall’Europa sud-orientale (Romania, Ungheria e Balcani), si sta
spostando verso l’Europa centrale (Austria, Italia, Germania e Svizzera). È comunque ben poco probabile che, nel breve futuro, si venga a creare una popolazione di sciacalli dorati in Svizzera. Queste migrazioni rappresentano tuttavia un’espansione naturale, ovvero non direttamente
influenzata dall’uomo, ragione per cui, ai sensi della legge sulla caccia, lo sciacallo dorato va considerato una specie di grande predatore indigena (art. 2 LCP) e protetta (art. 7 cpv. 1 LCP).
Poiché lo sciacallo dorato è stato incluso nell’elenco del presente articolo 10, in futuro gli eventuali danni causati da questo predatore potranno essere risarciti proprio come avviene per il lupo
(art. 10 cpv. 1 lett. a OCP) e la Confederazione potrà promuovere misure di protezione delle greggi applicabili anche a questo grande predatore (art. 10 cpv. 4 OCP). Al contrario, la mancata
menzione dello sciacallo dorato al capoverso 5 dell’articolo 10 significa che, nel caso in cui
dovesse causare danni rilevanti, i Cantoni potranno ordinare misure contro questo animale (art. 12
bis
cpv. 2 LCP, art. 10 cpv. 5 OCP) analogamente a quanto fatto nei confronti delle altre tre specie di grandi predatori: la lince, il lupo e l’orso.
La modifica apportata nella lettera b del capoverso 1 è di natura prettamente redazionale e
concerne soltanto il testo francese.
Art. 10ter OCP «Prevenzione di danni causati dai grandi predatori»
ter Art. 10 OCP
Art. 10terPrevenzione di danni causati dai grandi predatori
1Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove:
a. l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito
nonché per difenderli contro animali estranei (protezione del bestiame);
b. l’allevamento e l’addestramento di cani da protezione del bestiame;
c. la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche.
2Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti, l’UFAM può promuovere misure supplementari per prevenire i danni causati agli animali da reddito.
3L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione dei Cantoni, sotto il profilo territoriale, delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito.
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