Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
diventa centrale nell’ambito di un’eventuale procedura giudiziaria laddove viene accertato che, nel caso concreto, il detentore del cane interessato ha disatteso il proprio obbligo di diligenza. Al contrario, se le direttive sono state rispettate, l’agricoltore può essere esonerato da eventuali responsabilità. Si veda a tal proposito anche la modifica apportata nel presente progetto
all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 77, secondo periodo OPan).
Organizzazioni nazionali nell’ambito della protezione del bestiame
Come più volte menzionato, spetta sostanzialmente ai Cantoni adottare misure preventive (art. 12 cpv. 1 LCP), mentre la promozione delle misure di protezione delle greggi è compito dell’UFAM. Sarebbe tuttavia contrario al principio della proporzionalità se, in ogni Cantone, dovesse essere istituito un servizio apposito nell’ambito della prevenzione dei danni causati dai grandi predatori per assicurare la ripartizione dei contributi federali e il rispetto delle direttive, soprattutto quelle
concernenti l’allevamento, l’addestramento e l’impiego dei cani da protezione del bestiame. Anche nell’ottica di un impiego uniforme dei mezzi finanziari, l’UFAM deve poter affidare simili compiti di informazione e coordinamento in materia di protezione del bestiame e di cani da protezione del bestiame a organizzazioni di importanza nazionale. Già oggi la Confederazione sostiene
organizzazioni di questo tipo, tra le quali figurano ad esempio la Centrale di consulenza agricola dei Cantoni «AGRIDEA» o l’associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera». Queste organizzazioni possono ad esempio fornire agli uffici agricoli cantonali una consulenza in materia di coordinamento intercantonale della protezione del bestiame in fase di pianificazione dello
sfruttamento dei pascoli alpestri oppure possono fungere da intermediari tra le autorità cantonali veterinarie e i detentori di cani da protezione del bestiame ai fini di un’attuazione uniforme delle direttive dell’UFAM sui cani da protezione del bestiame o, nell’ambito di misure disposte da
un’autorità, di una migliore gestione dei rischi di un detentore nell’impiego dei suoi cani. Un altro
bis
compito sarebbe di effettuare, in sede di notifica (art. 16 cpv. 3 lett. b OFE), controlli a campione sull’idoneità dei detentori di cani da protezione del bestiame a ricevere i contributi di sostegno.
Art. 77, secondo periodo OPan «Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani»
Art. 77 OPan
Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani
1... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.
Il fatto di disciplinare l’impiego dei cani da protezione del bestiame può fare nascere conflitti con altre disposizioni legali. Il legislatore ha classificato questa razza di cani tra quelli da lavoro (art. 69 segg. OPan) definendo quale loro unico scopo di utilizzo quello di difendere il bestiame contro
ter quater
animali estranei come il lupo (art. 10 e 10 OCP). La difesa non può tuttavia avvenire senza che gli animali estranei vengano «messi in pericolo»: i cani da protezione del bestiame sono infatti addestrati per mettere in fuga o allontanare tali animali; se ciò non avviene, la situazione può degenerare. Il detentore del cane da protezione del bestiame non può adottare tutti i provvedimenti altrimenti necessari (attuale art. 77 OPan) senza andare contro lo scopo di utilizzo del cane stesso. Se il suo cane, nel periodo di tempo in cui ha il compito di proteggere gli animali da reddito, li difende da animali estranei mettendo questi ultimi in pericolo, lo scopo per il quale il cane viene impiegato deve essere tenuto in debita considerazione nella valutazione delle responsabilità del detentore. Di qui l’aggiunta del secondo periodo in oggetto nell’articolo 77 dell’ordinanza sulla protezione degli animali.
Tenere conto dello scopo di utilizzo dei cani da protezione del bestiame permette di risolvere diversi problemi potenziali; (1) esempio «caccia da parte del cane da protezione del bestiame»: se per proteggere il gregge, un cane da protezione del bestiame aggredisce una volpe e, così
facendo, la ferisce o uccide, ciò è in linea con il comportamento da lui atteso e con i compiti che deve assolvere. Tenendo conto del suo scopo di utilizzo, questa difesa non costituisce pertanto una violazione della legge sulla caccia (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP «lasciar cacciare cani»); (2)
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