Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

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Rif./incarto: J402-2095

facendo, si garantisce inoltre che l’azienda agricola in questione rispetti le condizioni previste per il sovvenzionamento dell’agricoltura da parte della Confederazione, cosa che non avverrebbe nel caso in cui una persona non riceva tali pagamenti diretti. L’ultima condizione, tesa a garantire una sorveglianza (monitoraggio) di questi cani, riguarda un’estensione dell’obbligo di notifica (ovvero registrazione) dei cani da protezione del bestiame, così come già oggi sostanzialmente prescritto

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nell’ordinanza sulle epizoozie (art. 16 cpv. 3 lett. b OFE). A tal proposito, si rinvia al commento sulla modifica dell’articolo in questione proposta nell’ambito del presente avamprogetto.

Direttive relative ai cani da protezione del bestiame

Come spiegato in precedenza, uno dei punti essenziali del presente progetto riguarda la

valutazione dell’idoneità dei cani da protezione del bestiame per i quali possono essere stanziati contributi e il loro impiego in un’ottica di consapevolezza del rischio. Nella fase pilota dell’impiego dei cani da protezione del bestiame si sono verificati diversi problemi, in particolare in rapporto al turismo, riconducibili in larga misura a errori nella detenzione e nell’addestramento dei cani, ma anche a una carente gestione dei rischi associati al loro impiego. Questi «difetti» riflettevano però la filosofia allora imperante in materia di addestramento e impiego di questi cani e non possono dunque essere imputati agli agricoltori che utilizzavano cani addestrati secondo modalità

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predefinite . Al fine di migliorare questa situazione, l’UFAM, in collaborazione con i detentori e gli allevatori di questi cani nonché con le organizzazioni cinofile, si è attivato per analizzare le

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esperienze maturate e gli errori commessi . I risultati di tale analisi confluiranno nelle direttive dell’UFAM concernenti l’idoneità dei cani (allevamento e addestramento) e la gestione del rischio (tenuta e impiego). Le direttive saranno emanate in collaborazione con gli enti interessati, tra cui per esempio l’associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera (CPG-CH), AGRIDEA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA), l’Ufficio federale di veterinaria (UFV), i servizi veterinari cantonali, Sentieri Svizzeri ecc.. Anche se la messa in pericolo di persone da parte dei cani da protezione del bestiame è un rischio da scongiurare ad ogni costo, nonostante tutte le precauzioni prese non è possibile evitare del tutto eventuali conflitti con i cani da protezione del bestiame. La ragione è che questi cani dall’aspetto imponente possono rappresentare una fonte di paura (e dunque di conflitto) per determinate persone, anche in assenza di una

motivazione oggettiva. L’unico modo per evitare simili conflitti consiste nell’eliminare le possibilità di un incontro ravvicinato tra il cane e queste persone e, a tal fine, è necessaria una buona

segnalazione delle zone in cui vengono impiegati i cani da protezione del bestiame (con pannelli informativi sul posto, nei sistemi online di pianificazione degli itinerari, ecc.). Le persone in

questione potranno così aggirare le zone segnalate. Altrettanto importante è un’adeguata

informazione della popolazione sul comportamento corretto da tenere in presenza di cani da

protezione del bestiame, per fare in modo che i cani non vengano aggrediti dagli uomini: in passato si sono infatti verificati numerosi episodi in cui i cani da protezione del bestiame sono stati picchiati con bastoni (come testimoniano i diversi casi di canini spezzati), con la conseguenza che questi cani sono diventati sempre più violenti nei confronti delle persone e in particolare di chi portava con sé un bastone. Per questa ragione, nelle sue direttive, l’UFAM disciplina anche aspetti quali

l’informazione sui cani da protezione del bestiame, la segnalazione delle zone in cui vengono impiegati e le regole comportamentali per i turisti. Le direttive emanate dall’UFAM sono vincolanti per i detentori di cani da protezione del bestiame a cui l’Ufficio accorda contributi (ossia a quelli che

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hanno debitamente notificato il cane, cfr. art. 16 cpv. 3 lett. b OFE). Il rispetto di queste direttive può acquisire tuttavia grande rilevanza anche sotto il profilo penale e civile: può infatti servire ai detentori dei cani a dimostrare più facilmente che hanno adempiuto al proprio obbligo di diligenza. Occorre poi considerare che i cani da protezione del bestiame rimangono pur sempre animali,

ragione per cui, nonostante tutte le precauzioni prese, possono sempre verificarsi incidenti (p. es. con una mandria di vacche nutrici oppure con un toro). Ne consegue che il rispetto delle direttive

6Agli inizi della detenzione di cani da protezione del bestiame nelle Alpi si riteneva che un cane da protezione del bestiame avrebbe protetto gli ovini solo se fosse cresciuto insieme al gregge senza avere praticamente nessun contatto sociale con gli uomini. Questa deprivazione e l’assenza di socializzazione si sono rivelati del tutto controproducenti per lo sviluppo caratteriale dei cani che, divenuti timidi, insicuri e timorosi, non si lasciavano facilmente comandare dal proprio detentore e perdevano rapidamente il controllo in caso di incontri ravvicinati con persone estranee.

7Le tecniche d’addestramento odierne puntano sullo sviluppo della sicurezza del cane, delle sue capacità di socializzare e intessere uno stretto legame con il proprio detentore; i cani devono inoltre essere in grado di gestire incontri con persone estranee in un clima di fiducia, pur sorvegliando con lealtà e autonomia il proprio gregge.

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