Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine

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Rif./incarto: J402-2095

animali assoggetta inoltre a obbligo d’autorizzazione la detenzione sia privata (art. 89 OPan) sia professionale (art. 90 OPan) di determinati animali selvatici (p. es. mammiferi e rapaci). Tale obbligo si applica anche alle aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici (art. 90 cpv. 2 lett. b OPan). Per quanto riguarda le attrezzature, non vengono definiti da nessuna parte i requisiti che queste devono soddisfare, ma, in linea di massima, si parte dal presupposto che le attrezzature siano tali da consentire la detenzione e la cura degli animali conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali (art. 5, 10 e 14 OPan). Ne consegue che i Cantoni possono autorizzare la cura di animali protetti solo da parte di stazioni di cura che dispongono di personale sanitario qualificato e di attrezzature idonee. L’attuale capoverso 3, in virtù del quale l’UFAM emana direttive sulle cure di rapaci diurni e di strigiformi, viene stralciato in

bis

questo punto e il suo contenuto viene trasferito nel nuovo articolo 6 OCP.

Organizzazione

La tenuta in cattività di animali selvatici protetti continua a essere subordinata a un’autorizzazione cantonale accordata ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali e della legislazione sulla caccia. Com'è stato il caso sinora, spetterà ai Cantoni definire un’organizzazione adeguata per la regolamentazione di tali autorizzazioni.

Art. 6bis OCP «Tenuta in cattività per falconeria»

bis Art. 6 OCP

Art. 6 bisTenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi

1L’autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 e se:

a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci;

b. il Cantone ha concesso un’autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di

rapaci; e

c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.

2I rapaci diurni e gli strigiformi in cattività per falconeria possono temporaneamente essere tenuti:

a. nella falconiera, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione;

b. al trolley, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;

c. legati con la pastoia, per una breve durata.

3L’UFAM emana direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi.

Come spiegato precedentemente, questo nuovo articolo contiene le disposizioni della legislazione sulla caccia relative alla tenuta in cattività per falconeria nella misura in cui quest'ultima si rende necessaria per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci. La falconeria o caccia con il falcone, dal 2010 patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO, viene praticata in Svizzera come forma di caccia ai corvi. Ai falconieri viene tuttavia attribuito anche specificatamente il compito di prevenire i danni causati dalla selvaggina: la costante presenza di falconi sulle aree da proteggere spinge infatti gli stormi di uccelli a evitare tali zone. È quanto viene fatto per esempio nel caso della dissuasione degli stormi di uccelli dalle particelle agricole (p. es. vigneti) o dall’area degli aeroporti per evitare che si verifichino impatti con volatili («bird strike»). La regolamentazione della falconeria è subordinata alla legislazione sulla caccia. In Svizzera ogni falconiere dispone delle seguenti autorizzazioni: (1) autorizzazione cantonale a praticare la

falconeria (soggetta al superamento di un esame di falconeria); (2) autorizzazione cantonale di caccia (soggetta al superamento di un esame di caccia); (3) formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) conformemente all’articolo 197 OPan concernente la detenzione di uccelli rapaci; (4) autorizzazione cantonale alla detenzione di rapaci protetti (art. 6 OCP). Requisiti

fondamentali per la pratica della falconeria sono l’instaurarsi di una relazione di fiducia tra il falcone e il falconiere nonché un lungo e difficile processo di formazione. Presupposto per la costituzione della relazione di fiducia è la tenuta in cattività per falconeria. Contrariamente a quanto avviene nelle detenzioni di rapaci non tenuti in cattività per falconeria (come negli zoo ecc.), il falconiere deve poter afferrare, pesare e controllare il suo falcone quotidianamente, oltre a cibarlo per lo più

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