Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
4I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono.
Questo nuovo articolo dell’ordinanza si basa sul nuovo articolo della legge sulla caccia, che recita: «La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito» (art. 12 cpv. 5 LCP) e specifica le misure preventive promosse dall’UFAM contro i danni causati dai grandi predatori. Tra le misure elencate figurano anche le «misure di protezione delle greggi
conformemente alla legge sulla caccia» che si rendono necessarie per attuare l’ordinanza sui pagamenti diretti (allegato 6 n. 1.5 OPD) (PA 2014-2017). Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra UFAG e UFAM così come l’orientamento di fondo in materia di protezione del bestiame, si rinvia all’introduzione del presente rapporto esplicativo.
Elenco delle misure di protezione delle greggi sostenute
In questo articolo sono indicate le misure per la prevenzione di attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori (protezione del bestiame) che l’UFAM ritiene efficaci ed esigibili. Ai fini della protezione del bestiame occorre operare una distinzione tra la situazione nella regione d’estivazione (periodo di circa tre mesi) e la situazione nella superficie agricola utile (SAU; periodo di circa 9-12 mesi).
Protezione del bestiame nella superficie agricola utile (SAU)
In gran parte della superficie agricola utile della Svizzera (soprattutto nell’Altipiano) è improbabile che, nell'immediato, si faccia sentire la necessità di proteggere le greggi: si tratta infatti di regioni densamente abitate dall’uomo, in cui è del tutto inimmaginabile un insediamento permanente da parte del lupo e dell’orso (che sono i principali responsabili dei danni causati dalla selvaggina).
Tuttavia singoli grandi predatori vaganti possono fare sporadicamente la loro comparsa in qualsiasi luogo. Le esperienze acquisite in Germania e in Svizzera dimostrano che in queste zone
pianeggianti, facilmente accessibili, densamente abitate e con una presenza molto limitata di grandi predatori, le recinzioni elettriche comunemente reperibili sul mercato offrono una sufficiente protezione contro i danni causati dai grandi predatori. Nella superficie agricola utile della Svizzera, gli animali da reddito vengono già oggi tenuti al pascolo sempre con l’ausilio di recinzioni (fatta eccezione per le greggi transumanti in inverno, che comunque vengono tenute sotto sorveglianza permanente). Oltre alle recinzioni, in questa superficie densamente urbanizzata e – rispetto alla regione d’estivazione scarsamente accessibile – controllata di frequente, capita poi spesso che gli animali da reddito vengano messi in stalla durante la notte, il che aumenta ancora di più il livello di sicurezza. Già oggi alcuni allevatori di pecore in Svizzera hanno deciso di elettrificare le recinzioni dei propri pascoli a prescindere dalla presenza del lupo. L’UFAM considera pertanto l’acquisto,
l’installazione e la manutenzione di recinzioni adeguate per la gestione dei pascoli di animali da reddito nella SAU una pratica usuale della produzione agricola, indennizzata dalla Confederazione attraverso il sistema generale di sovvenzionamento dell’agricoltura (pagamenti diretti). In altri termini, poiché i produttori agricoli hanno già integrato nelle loro normali prassi le recinzioni per la detenzione di animali da reddito, onde evitare un effetto domino, tali misure non possono
beneficiare di specifici indennizzi.
Protezione del bestiame nella regione d’estivazione (e in SAU speciali)
In Svizzera esistono regioni di pascolo molto estese in cui installare simili recinzioni non è né ragionevolmente esigibile né realizzabile nella pratica. Tuttavia, essendo tali regioni
significativamente più difficili da sottoporre a sorveglianza, è proprio qui che la presenza di grandi predatori è più probabile. Ciò vale in particolare per tutta la regione d’estivazione, ma in parte anche per le SAU scoscese e isolate delle Prealpi e del Giura. In simili regioni si rendono pertanto necessarie altre misure di protezione delle greggi. Come misure efficaci l’UFAM promuove (sempre in funzione della pianificazione della protezione del bestiame dei Cantoni sotto il profilo territoriale, cfr. sotto): (1) l’impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare autonomamente gli animali da reddito; (2) l’allevamento e addestramento a regola d’arte dei cani da protezione del
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bestiame; (3) l’elettrificazione delle recinzioni intorno agli alveari . Questo elenco è stato stilato
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La legislazione sulla caccia disciplina in un’altra sede, quale misura di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina, anche l’abbattimento di singoli grandi predatori responsabili di provocare danni o, in alternativa, la regolazione dell’effettivo
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