Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
ossia prima che si verifichino danni. I cani da protezione del bestiame e gli animali da reddito devono infatti imparare a conoscersi e ad accettarsi a vicenda. Se la protezione del bestiame viene avviata solo a stagione di estivazione già iniziata, ovvero dopo che si sono verificati i primi danni, è ben difficile che le greggi e i cani possano formare un gruppo compatto. Una protezione tardiva del bestiame non è pertanto in grado di impedire eventuali danni provocati dal lupo. (2) Orso: l’orso fa la sua comparsa nel nostro Paese solo sporadicamente, in singoli esemplari ed esclusivamente nell’estremità sud-orientale della Svizzera, ragione per cui la protezione contro i danni causati da questo predatore può essere limitata a questi territori. A tal proposito è importante ricorrere ai cani da protezione del bestiame per proteggere per tempo gli alveari nonché – come per il lupo – gli animali da reddito (ovini e caprini). Per quanto riguarda l’impiego di cani da protezione del
bestiame vale quanto detto in riferimento al lupo. (3) Lince: i danni causati dalla lince a pecore e capre (raramente ai daini in gabbia) hanno un’importanza comparativamente minore rispetto a quelli causati dal lupo o dall’orso. Spesso, tuttavia, singole linci si rendono responsabili di danni frequenti. Si tratta di linci che, a un certo punto, si specializzano in animali da reddito, il che
sembrerebbe essere dovuto in parte anche a malattia o a vecchiaia dell’animale. Una soluzione a queste serie di danni in zone circoscritte può essere l’abbattimento mirato degli esemplari in causa (art. 12 cpv. 1 LCP). Ovviamente i cani da protezione del bestiame, citati in riferimento alla difesa contro il lupo, possono essere utili anche contro la lince. Lo stesso discorso non vale invece per i lama e gli asini impiegati nelle greggi di ovini, che se possono offrire un certo grado di protezione contro la lince si rivelano invece del tutto inermi contro il lupo e l’orso. Poiché nelle regioni in cui è presente la lince è sempre probabile la comparsa di lupi, l’UFAM intende promuovere solo le misure di protezione di cui è generalmente riconosciuta l’efficacia, come i cani da protezione del bestiame (allevamento, addestramento e impiego) e le recinzioni intorno agli alveari, escludendo invece misure come l’impiego di lama e asini, che offrono protezione solo contro la lince.
Concentrandosi su misure che presentano un ampio raggio di efficacia, l’UFAM assicura l'utilizzo più efficiente possibile dei mezzi finanziari federali.
Pianificazione cantonale della protezione del bestiame
Come già detto, la scelta delle misure preventive da adottare rientra sostanzialmente nell’ambito di competenza dei Cantoni (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP). In tal modo viene chiarito anche che sono in particolare i Cantoni a potere e/o dovere decidere se e dove, nel proprio territorio, devono essere impiegati cani da protezione del bestiame con il sostegno finanziario dell’UFAM. Ai fini di tale valutazione, essi tengono conto non solo della necessità di protezione del bestiame sotto il profilo territoriale (a seconda della presenza o meno di grandi predatori), ma anche di altri fattori tra cui, ad esempio, il potenziale di conflitto dei cani da protezione del bestiame con i turisti oppure
eventuali conflitti di vicinato durante il periodo invernale. I Cantoni devono analizzare la situazione dei cani da protezione del bestiame durante tutto l’anno, prendendo dunque in esame sia la
regione in cui vengono impiegati durante il periodo di estivazione (tre mesi) sia la loro detenzione e zona di impiego nella superficie utile agricola (9-12 mesi). A tale scopo è essenziale tenere a mente che i cani da protezione del bestiame devono essere tenuti e impiegati presso gli animali da reddito durante tutto l’anno. Un cane allontanato durante i nove mesi invernali, non può, durante l’estate, tornare subito e senza alcun problema a uno stato operativo, efficiente e autonomo. La decisione dei Cantoni deve fondarsi inoltre sulla considerazione che, di regola, ogni azienda deve impiegare e detenere almeno due cani da protezione del bestiame e che il fabbisogno di cani da protezione cresce con l’aumentare delle dimensioni dell’azienda: approssimativamente, ogni 200 pecore serve un cane in più, il che significa che servirebbero circa tre cani per 400 pecore, quattro cani per 600 pecore e via di seguito. Indipendentemente dalla decisione adottata dal Cantone sul piano della pianificazione, l’impiego effettivo di cani da protezione del bestiame continua a essere lasciato alla discrezione del singolo agricoltore. L’UFAM finanzierà pertanto solo i cani da
protezione del bestiame la cui detenzione e il cui impiego incontrano il consenso del Cantone,
sempre che l’agricoltore sia favorevole e che siano rispettate le direttive dell’UFAM relative ai cani
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da protezione del bestiame (art. 10 OCP). Qualora scelgano di non impiegare cani da
protezione del bestiame, i Cantoni e i gestori sono tenuti a proporre misure preventive alternative. Una rinuncia volontaria a misure di protezione delle greggi (cani da protezione del bestiame)
sostanzialmente accettabili non si traduce tuttavia automaticamente nella possibilità di abbattere i
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