Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/14: Modifica dell'ordinanza sulla caccia · 17 pagine
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Rif./incarto: J402-2095
direttamente dalla mano. La tenuta in cattività per falconeria e il contatto fisico giornaliero
permettono di evitare che il rapace diventi timoroso e che, all’avvicinarsi dell’uomo, si ferisca da solo cercando di alzarsi in volo dalla gabbia per paura. In tal senso la tenuta in cattività per
falconeria soddisfa uno dei requisiti essenziali dell’ordinanza sulla protezione degli animali, ovvero quello di tenere in cattività gli animali in modo tale da impedire che si feriscano da soli (art. 5 cpv. 2 OPan). Per questo motivo i requisiti relativi alle dimensioni delle gabbie e alle modalità di
detenzione nell’ambito della tenuta in cattività per falconeria divergono dai requisiti fondamentali previsti la detenzione di rapaci all’interno degli zoo. In cambio, il falcone riceve con regolarità la possibilità di volare liberamente e di cacciare, momenti in cui può soddisfare le esigenze
comportamentali proprie della sua specie in maniera di gran lunga migliore rispetto a quanto possibile in una gabbia, per quanto questa possa essere grande. Solo in questi voli di caccia il falcone può tra l'altro riempire regolarmente e completamente d’aria i suoi polmoni. Il presente articolo serve pertanto a definire e disciplinare questo tipo di tenuta in cattività per falconeria.
Autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria
Dal capoverso 1 si evince che la tenuta in cattività per falconeria può essere autorizzata solo in casi eccezionali; in linea di principio, per la detenzione di qualsiasi rapace e strigiforme valgono infatti i requisiti specificati nell’ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell’allegato all’OPan). Una condizione essenziale per ottenere l’autorizzazione per tenuta in cattività per falconeria è che i rapaci abbiano con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente. Qualora ciò non sia possibile per un qualsiasi motivo, il rapace non può essere tenuto in falconeria e nei suoi confronti valgono automaticamente le modalità di detenzione previste ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell’allegato all’OPan). Pertanto l’autorizzazione cantonale per la tenuta in cattività per falconeria va rilasciata per singoli falconi di un falconiere. Per
controllare le possibilità che i falconi hanno di volare liberamente può essere richiesto, nell’ambito della procedura di autorizzazione, che il falconiere annoti questi voli in un «diario» per ogni singolo uccello oppure si può limitare il numero di rapaci per i quali un falconiere può ottenere
l’autorizzazione, così che ogni uccello possa disporre di sufficienti occasioni per volare
liberamente. Inoltre la tenuta in cattività per falconeria può essere autorizzata solo per uccelli tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci. Essendo esplicitamente menzionati, gli spettacoli di rapaci vengono di fatto equiparati alla falconeria ai fini dell’autorizzazione per tenuta in cattività per falconeria. A tal proposito occorre ricordare che,
conformemente all’ordinanza sulla protezione degli animali, gli uccelli rapaci possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico (n. 14, tabella 2 nell’allegato all’OPan).
Definizione di tenuta in cattività per falconeria
Dal capoverso 2 si evince che la tenuta in cattività per falconeria è ammessa solo
temporaneamente (il criterio è la sufficiente possibilità di volare liberamente, cfr. sopra) e che sono consentite deroghe ai requisiti fondamentali disposti nell’ordinanza sulla protezione degli animali solamente in relazione alla possibilità: (1) di tenere gli uccelli nella falconeria durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione; (2 di tenere gli uccelli al trolley per garantire che non si feriscano durante il volo, in particolare se si tratta di rapaci che spiccano il volo con grande velocità (p. es. gli astori); (3) di legare gli uccelli con i geti per un breve periodo (arco, blocco, pertica).
Vengono così elencate in modo esaustivo tutte le eccezioni ammesse per la tenuta in cattività per falconeria.
Direttive dell’UFAM sui rapaci e sugli strigiformi
L’UFAM emanerà due direttive sui rapaci diurni e sugli strigiformi: (1) una direttiva sulle cure di rapaci diurni e di strigiformi, come avvenuto finora, e (2) una nuova direttiva sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi. Questa seconda direttiva riprenderà sostanzialmente i contenuti della direttiva emanata a suo tempo dall’UFV (n. 800.111.12) sulla tenuta in cattività per falconeria, apportando all’occorrenza migliorie grazie all’integrazione delle nuove conoscenze acquisite (p. es. promemoria n. 107 dell'Associazione veterinaria tedesca per la protezione degli animali [Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.], intitolato «Hinweise für die Überwachung
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