Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine

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SECO, 12 aprile 2013

Per tale motivo l’adempimento dell’obbligo di diligenza implica in particolare che l’appaltatore primario eserciti il suo diritto alla verifica del rispetto delle condizioni salariali e lavorative nei confronti di ogni subappaltatore della catena. Questo obbligo di diligenza dell’appaltatore primario comprende il suo obbligo di garantire la sorveglianza sul cantiere. Esso deve avere una visione d’insieme che gli permetta di giudicare se ha effettivamente ricevuto da tutti i subappaltatori che eseguono i lavori lungo tutta la catena di subappalto i documenti richiesti concernenti le condizioni salariali e lavorative. Egli deve garantire, mediante misure organizzative, che nessun subappaltatore operi sul cantiere senza averne prima verificato i documenti menzionati al momento dell’attribuzione dei lavori. Non è possibile disciplinare mediante ordinanza quali misure organizzative siano opportune nel singolo caso. Si possono immaginare, ad esempio, controlli dell’accesso già oggi in uso sui grandi cantieri. Per i piccoli cantieri, la presenza dell’appaltatore primario sul cantiere, ad esempio nella persona di un direttore dei lavori edili o di un caposquadra che ha una visione d’insieme dei subappaltatori presenti, dovrebbe bastare come provvedimento organizzativo.

Art. 8d (attuale art. 8a)

L’attuale articolo 8a (Contributi alle spese di controllo e alle spese d’esecuzione), al capitolo 2, deve essere spostato per motivi di sistematica e costituire il nuovo articolo 8d, che resta compreso nel capitolo 2.

5. Ripercussioni finanziarie

a) Per la Confederazione e i Cantoni

Ci si attendono oneri finanziari supplementari per la Confederazione e i Cantoni. Il nuovo articolo 5 LDist prevede che le autorità cantonali possono sanzionare la violazione da parte dell’appaltatore del suo obbligo di diligenza di cui all’articolo 9 LDist. Questa nuova possibilità di sanzionamento comporterà probabilmente un maggior onere per le autorità cantonali.

Il sanzionamento della violazione dell’obbligo di diligenza avviene nell’ambito dell’attuale sistema d’esecuzione delle misure collaterali. Il rispetto dell’obbligo di diligenza non è tuttavia oggetto del controllo sistematico previsto dalla legge sui lavoratori distaccati. Spetta alla competenza e alla facoltà d’apprezzamento delle autorità cantonali stabilire se è opportuno, nel singolo caso, verificare il rispetto dell’obbligo di diligenza da parte dell’appaltatore primario. Le commissioni paritetiche effettuano i controlli presso subappaltatori residenti in Svizzera e all’estero. Se riscontrano infrazioni alle condizioni salariali e lavorative minime, devono notificarle alle autorità cantonali. In quest’ambito, possono anche nominare un eventuale appaltatore primario. In caso di infrazioni da parte dei subappaltatori residenti in Svizzera, le CP possono anche notificare alle autorità cantonali che è stata riscontrata un’infrazione e che un appaltatore primario ha subappaltato i lavori. Dato che la responsabilità solidale comprende ora i subappaltatori esteri e svizzeri, è difficile valutare gli oneri poiché non si può stabilire il numero esatto dei rapporti di subappalto. Secondo una stima approssimativa, i costi supplementari derivanti dal sanzionamento degli appaltatori primari sono compresi tra 200 000 e 400 000 franchi all’anno. Questi costi sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni (art. 7 cpv. 3 LDist).

b) Per le imprese interessate

Benché la proposta di modifica dell’ordinanza sui lavoratori distaccati debba permettere agli appaltatori primari di adempiere il loro obbligo di diligenza in modo efficace e senza un eccessivo onere amministrativo supplementare, non si può escludere che la responsabilità solidale abbia determinate ripercussioni sul settore dell’edilizia.