Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine
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SECO, 12 aprile 2013
inferiore. I «controlli di cantiere», senza una conseguente verifica dei conteggi salariali, non sono considerati convincenti poiché si fondano essenzialmente sulle domande poste ai lavoratori presenti e che mirano piuttosto a chiarire la necessità di procedere a un controllo approfondito. Sarà compito delle associazioni emanare direttive e raccomandazioni sui dettagli delle conferme prodotte dalle CP e sulla loro gestione nell’esercizio dell’obbligo di diligenza da parte dell’appaltatore primario. Comunque sia, tenuto conto delle cifre attuali sui controlli effettuati nell’ambito dell’esecuzione dei CCL di obbligatorietà generale, soltanto una minoranza di subappaltatori dovrebbe disporre di una conferma della CP. Una tale conferma non rende superflua la dichiarazione concernente le prescrizioni di diritto pubblico in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di protezione della salute (cpv. 2). Questa è quindi necessaria anche se è presentata una conferma di una CP poiché il controllo effettuato da una CP non copre, se non parzialmente, il rispetto del diritto pubblico del lavoro.
Lettera d: un’altra possibilità di fornire la prova che le condizioni salariali e lavorative minime sono rispettate consiste nell’informare mediante un registro che le disposizioni del CCL di obbligatorietà generale sono adempiute. Alcuni rami accessori dell’edilizia hanno già introdotto un tale registro per gli appalti pubblici e per le attribuzioni di mandati privati. Il registro può inoltre essere utilizzato in relazione alla responsabilità solidale se il subappaltatore può dimostrare all’appaltatore primario la propria iscrizione nel registro. L’iscrizione nel registro dovrebbe indicare che non sussistono infrazioni ai CCL di obbligatorietà generale e che non sono in corso procedimenti per simili infrazioni.
Affinché l’iscrizione nel registro possa servire come prova in merito all’osservanza dell’obbligo di diligenza, il registro deve adempiere determinate condizioni qualitative. Deve, tra l’altro, essere tenuto congiuntamente dalle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori o da un’autorità. Inoltre, l’iscrizione nel registro deve basarsi su un controllo del libro paga. L’iscrizione può comportare informazioni su altri criteri che non sono necessariamente pertinenti per l’obbligo di diligenza ai sensi della LDist (ad es. il versamento di contributi alle spese professionali e d’esecuzione). La questione volta a stabilire se, in seguito a un’iscrizione nel registro, sia richiesta anche la dichiarazione spontanea secondo il capoverso 2, dipende dal fatto che il registro informi o meno sul rispetto delle condizioni di lavoro in base al diritto pubblico.
Secondo gli esperti, l’iscrizione in un registro non è sufficiente se si basa sulla semplice dichiarazione spontanea del subappaltatore. L’iscrizione dovrebbe dipendere da un precedente controllo degli organi d’esecuzione.
Art. 8b cpv. 2
L’articolo 2 capoverso 1 LDist rinvia alle condizioni di lavoro prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in CCL di obbligatorietà generale e in CCL. Le condizioni di lavoro comprendono i periodi di lavoro e di riposo, la durata minima delle vacanze, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, la tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani e la non discriminazione, segnatamente la parità di trattamento fra donna e uomo. L’articolo 2 ODist definisce più in dettaglio la regolamentazione dei periodi di lavoro e di riposo, che sono disciplinati in particolare nel diritto del lavoro pubblico17 e nei CCL di obbligatorietà generale.
Secondo il gruppo di esperti, le condizioni di lavoro menzionate non possono, nella maggior parte dei casi, essere oggetto di conferme di terzi (organi di controllo o ispettorati). La prima soluzione che si offre è quella della dichiarazione spontanea del subappaltatore. Se quest’ultimo dispone di un certificato riconosciuto18, deve poterne fare uso in quanto pezza
17 Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL); RS 822.11, e ordinanze 1-5 concernenti la LL. 18 Sistema di gestione della salute e della sicurezza al posto di lavoro OHSAS 18001