Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine
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SECO, 12 aprile 2013
Art. 8c Provvedimenti contrattuali e organizzativi
a) Provvedimenti contrattuali
L’estensione della responsabilità a tutta una catena di subappalto esige, secondo il gruppo di esperti, determinati provvedimenti con i quali l’appaltatore primario deve garantire che, al momento della riattribuzione del mandato, può procedere a verifiche presso tutti i subappaltatori che eseguono lavori. In proposito si deve notare che l’appaltatore primario intrattiene un rapporto contrattuale soltanto con il suo primo subappaltatore, ma non con i successivi. A sua volta, il primo subappaltatore si trova in un rapporto contrattuale soltanto con il secondo subappaltatore, e così via. Di ciò occorre tenere conto nella definizione dell’obbligo di diligenza. L’appaltatore primario deve assicurarsi di ricevere i documenti e le pezze giustificative anche dai subappaltatori con i quali non si trova in un rapporto contrattuale diretto.
L’ODist non stabilisce in dettaglio quali provvedimenti concreti si devono adottare. Anche questo punto dipende dalle circostanze del singolo caso. Pertanto l’ODist formula in generale i provvedimenti relativi all’obbligo di diligenza.
Per quanto concerne i provvedimenti contrattuali, il gruppo di esperti era concorde nell’affermare che l’appaltatore primario deve esigere che la riattribuzione del mandato a un secondo o ad altri subappaltatori sia sottoposta alla sua approvazione. Deve inoltre obbligare il suo subappaltatore a trasmettergli, al momento della riattribuzione del mandato a un secondo subappaltatore, i documenti e le pezze giustificative di quest’ultimo concernenti il rispetto delle condizioni salariali e lavorative. In più, deve esigere che il primo subappaltatore obblighi a sua volta contrattualmente il secondo subappaltatore a fare approvare dall’appaltatore primario la riattribuzione del mandato a terzi e a trasmettere all’appaltatore primario le pezze giustificative del terzo subappaltatore concernenti le condizioni salariali e lavorative. L’appaltatore primario può inoltre riservarsi contrattualmente il diritto di richiedere direttamente i documenti al secondo subappaltatore (cosiddetto contratto a favore di terzi (art. 112 CO)). Infine, deve obbligare il suo subappaltatore a trasferire questo diritto a qualsiasi altro subappaltatore. La legge non contiene prescrizioni formali in merito ai provvedimenti contrattuali. A titolo di prova queste dovrebbero essere convenute in forma scritta.
In linea di principio, l’approvazione della riattribuzione di un mandato deve essere ottenuta a priori. La questione di stabilire se l’approvazione dell’appaltatore primario può essere ottenuta anche a posteriori concerne principalmente il diritto del contratto di appalto e i contratti individuali conclusi tra l’appaltatore primario e il subappaltatore. L’appaltatore primario deve in ogni caso assicurarsi di poter adempiere l’obbligo di diligenza richiesto anche in caso di approvazione a posteriori.
Nel settore dell’edilizia si usa già oggi limitare l’attribuzione e la riattribuzione di mandati. La norma SIA 118 contiene ad esempio una disposizione secondo cui l’appaltatore può ricorrere a un subappaltatore soltanto se il contratto d’appalto lo prevede o se il committente lo autorizza espressamente (art. 29 cpv. 3 norma SIA 118).
b) Provvedimenti organizzativi
Come già menzionato, la responsabilità solidale, concepita come una responsabilità a catena, pone l’appaltatore primario di fronte a determinate sfide in quanto esso intrattiene un rapporto contrattuale unicamente con il suo subappaltatore diretto. La responsabilità solidale non deve tuttavia impedire che i mandati possano essere riattribuiti, durante la fase dei lavori, ad altri subappaltatori.