Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine

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SECO, 12 aprile 2013

secondo il Consiglio federale, si può attuare la disposizione e, in particolare, come si può adempiere l’obbligo di diligenza. Non hanno però la pretesa di disciplinare in modo completo la responsabilità solidale, ragione per cui i giudici mantengono un margine d’apprezzamento nel singolo caso.

4. Commento dei singoli articoli

Il presente progetto di ordinanza ha lo scopo di precisare alcuni aspetti della responsabilità solidale insiti nell’articolo 5 LDist. Occorre mostrare all’appaltatore primario e al subappaltatore in che modo possono garantire che le condizioni salariali e lavorative minime siano rispettate. Per l’appaltatore primario diventa così più facile fornire, nel corso di una procedura giudiziaria, la prova che ha adempiuto l’obbligo di diligenza richiesto dalle circostanze.

Le basi del presente progetto sono state elaborate da un gruppo di esperti diretto dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e composto da rappresentanti degli interlocutori sociali, delle cerchie imprenditoriali interessate, del settore dell’edilizia, dei Cantoni e della SUVA. Le proposte saranno sottoposte alle cerchie interessate in occasione di una consultazione in forma di conferenza. Come già menzionato, nell’ODist saranno disciplinati soltanto alcuni aspetti che serviranno a precisare l’obbligo di diligenza. A complemento delle disposizioni dell’ordinanza, la SECO prevede di mettere a disposizione, in collaborazione con le cerchie interessate, apposite informazioni e documenti modello.

L’ordinanza stabilisce a quali documenti e altre possibilità di prova l’appaltatore primario può riferirsi per assicurarsi che il subappaltatore rispetti le condizioni salariali e lavorative minime secondo l’articolo 2 LDist. Questa verifica, che normalmente deve svolgersi al momento dell’attribuzione dei lavori, riguarda il futuro comportamento del subappaltatore. Tenendo conto di tutte le circostanze, all’appaltatore primario deve apparire verosimile che durante l’esecuzione dei lavori il subappaltatore rispetterà le condizioni salariali e lavorative minime.

L’ordinanza definisce inoltre il contenuto della nozione di salario minimo netto (art. 5 cpv. 1 LDist). La questione della definizione del salario minimo in relazione a quella della responsabilità si pone in particolare in caso di assunzione con un salario mensile. In tal caso non è generalmente previsto alcun supplemento per l’indennità di vacanza e il 13° salario proporzionalmente accordati o per l’indennità per ore supplementari.

Infine, l’ODist è completata da una disposizione che non presenta un legame diretto con la responsabilità solidale. Si tratta dell’introduzione di una base legale per la trasmissione dei distacchi di lavoratori soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge federale sugli stranieri (LStr)12 alle commissioni paritetiche (CP) incaricate dell’esecuzione dei CCL di obbligatorietà generale. Questi distacchi comprendono tutti i soggiorni di lavoratori distaccati nell’ambito di prestazioni transfrontaliere che non sono soggetti alla procedura di notifica prevista all’articolo 6 LDist. Nell’ambito dell’ALC si tratta dei distacchi di lavoratori di durata superiore a 90 giorni per anno civile. Per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi distaccati in Svizzera da un datore di lavoro estero, l’obbligo del permesso si applica a qualsiasi attività lucrativa che si protrae per più di otto giorni per anno civile (art. 14 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa; OASA)13. Sono compresi anche i permessi per esercitare un’attività lucrativa di breve durata per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (cosiddetti permessi per 120 giorni). La trasmissione delle autorizzazioni consentirà in particolare alle CP di riscuotere i contributi per le spese d’esecuzione e di formazione continua presso le imprese estere che non sottostanno alla procedura di notifica.

12

RS 142.20

13

RS 142.201