Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine
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SECO, 12 aprile 2013
l’obbligo di diligenza sia adempiuto, la disposizione legislativa esige soltanto che sia stabilita la verosimiglianza e non la prova completa.
Art. 8b cpv. 1
Il capoverso 1 contiene un elenco dei documenti che possono evidenziare che le condizioni salariali minime sono rispettate. Per quanto riguarda la nozione di «condizioni salariali minime» occorre riferirsi alla nozione di retribuzione minima secondo l’articolo 1 ODist. Oltre al salario minimo, essa comprende le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi. A ciò si aggiungono il 13° salario proporzionalmente accordato, i giorni festivi e i giorni di riposo pagati, il salario in caso d’impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l’articolo 324a CO e il salario in caso di mora del datore di lavoro. Il diritto al salario in caso di mora del datore di lavoro nell’accettazione del lavoro è disciplinato nel CO (art. 324 cpv. 1 CO).
La lettera a riguarda i subappaltatori esteri che non dispongono ancora di una conferma della CP (cfr. lett. c e d). Essi possono evidenziare il rispetto delle condizioni salariali minime mediante una conferma del distacco. A questo scopo, possono adottare lo schema di calcolo esistente applicato dagli organi d’esecuzione della LDist nell’ambito del confronto internazionale dei salari, in cui figurano il salario minimo e tutti i supplementi per l’impiego in Svizzera. Questo schema di calcolo, disponibile su Internet, è già oggi utilizzato dalle imprese che distaccano lavoratori come strumento di calcolo del salario per l’impiego di lavoratori in Svizzera. Il salario determinante per i lavoratori distaccati è calcolabile con l’aiuto della piattaforma sul distacco della SECO. Oltre al salario, la conferma del distacco deve includere le indicazioni concernenti l’assegnazione alla classe salariale, i salari minimi e i periodi di lavoro previsti dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale applicabile.
La conferma del distacco deve essere firmata dai collaboratori distaccati in Svizzera. Se, al momento dell’attribuzione dei lavori, i nominativi dei collaboratori previsti per l’impiego in Svizzera non sono ancora stati stabiliti, il subappaltatore può presentare un elenco provvisorio dei lavoratori che saranno eventualmente o probabilmente distaccati. Tuttavia, in simili casi l’obbligo di diligenza implica che l’appaltatore primario esiga dal subappaltatore una conferma del distacco aggiornata comprendente l’elenco dei lavoratori effettivamente distaccati in Svizzera. Secondo la procedura di notifica prevista all’articolo 6 LDist, il subappaltatore deve in ogni caso indicare i nominativi dei lavoratori distaccati al più tardi otto giorni prima dell’inizio dell’impiego (art. 6 cpv. 3 LDist). Nella procedura di autorizzazione il subappaltatore deve indicare i nominativi dei lavoratori distaccati già al momento in cui presenta la domanda di autorizzazione. In tali circostanze, l’onere amministrativo risultante per il subappaltatore estero non dovrebbe superare, se non di poco, quello che deve già assumere per il distacco di lavoratori in Svizzera.
La lettera b riguarda i subappaltatori residenti in Svizzera che non sono in grado di presentare le conferme delle CP secondo le lettere c e d. Con la sua dichiarazione, il subappaltatore conferma che rispetta le condizioni salariali minime conformemente alle prescrizioni del CCL di obbligatorietà generale applicabile e alle altre leggi eventualmente applicabili. La conferma deve essere firmata dai collaboratori previsti per l’impiego. Se al momento dell’attribuzione del mandato questi non sono ancora stati stabiliti, il subappaltatore può presentare l’elenco dei nominativi del suo personale fisso.
Per quanto concerne le condizioni salariali, la dichiarazione dovrebbe comprendere gli elementi della retribuzione minima menzionati all’inizio del capoverso 1: il salario minimo, le indennità obbligatorie in tempo o in denaro per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi. A ciò si aggiungono il 13° salario proporzionalmente accordato, i giorni festivi e i