Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine

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SECO, 12 aprile 2013

Le modifiche dell’ordinanza prevedono che l’appaltatore primario adotti misure contrattuali e organizzative per garantire che riceverà e verificherà i necessari documenti e pezze giustificative del subappaltatore incaricato dell’esecuzione. Spetta all’appaltatore primario stabilire la forma concreta di queste misure. L’ordinanza si limita a esigere che quest’ultimo obblighi il subappaltatore a sottoporre la riattribuzione dei lavori alla sua approvazione. Benché oggi esistano già simili obblighi di autorizzazione per il subappalto di mandati, la responsabilità solidale potrebbe determinare, con quest’obbligo di approvazione, un accorciamento delle catene di subappalto. Gli specialisti e gli interlocutori sociali rappresentati nel gruppo di esperti considerano tuttavia piuttosto positiva una tale evoluzione, che contribuirà a impedire la concorrenza sleale a scapito dei salari minimi. È anche immaginabile che gli appaltatori primari collaborino maggiormente con i subappaltatori che conoscono già e con i quali hanno un rapporto di fiducia. Si tratterebbe di un ostacolo all’accesso di nuove imprese intenzionate a stabilirsi sul mercato che potrebbe sfavorire queste ultime.

Anche alle imprese subappaltatrici sono imposti determinati oneri amministrativi. Il subappaltatore deve mettere a disposizione dell’appaltatore primario tutti i documenti e le pezze giustificative necessari e rendere verosimile che rispetterà le norme minime vigenti. Quali esempi di tali documenti si possono citare la conferma della competente commissione paritetica o una dichiarazione spontanea concernente il rispetto delle condizioni lavorative. È anche possibile che l’appaltatore primario preveda, nella concezione del contratto, misure volte a ridurre il proprio rischio di responsabilità, ad esempio sotto forma di una prestazione di garanzia. Simili garanzie potrebbero determinare una penuria di liquidità presso le PMI. Tali oneri amministrativi e finanziari hanno spesso un carattere di costi fissi, che possono dissuadere piccole imprese a concorrere per questi mandati. Dato il carattere di costi fissi dell’onere amministrativo, la responsabilità solidale potrebbe avere ripercussioni negative per le piccole imprese (stabilite in Svizzera o all’estero).

I possibili effetti della responsabilità solidale non possono essere valutati in modo definitivo. La concezione dell’obbligo di diligenza permette tuttavia di prevedere che la responsabilità solidale avrà principalmente gli effetti positivi auspicati. Benché non si possano del tutto escludere eventuali ripercussioni negative, è improbabile che si abbiano conseguenze negative di ampia portata.

6. Entrata in vigore

Il presente progetto entrerà in vigore il 15 luglio 2013.