Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine
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SECO, 12 aprile 2013
giorni di riposo pagati, il salario in caso d’impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l’articolo 324a CO. Se un CCL di obbligatorietà generale prescrive la conclusione di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, il subappaltatore può dimostrarne l’esistenza all’appaltatore primario mediante un corrispondente certificato d’assicurazione.
L’elenco menzionato vale in linea di principio sia per gli impieghi con un salario orario che per quelli con un salario mensile. In quest’ultimo caso occorre tuttavia notare che i diritti ai giorni festivi e ai giorni di riposo pagati sono accordati sotto forma di tempo libero e non sotto forma di indennità pecuniarie. In caso di versamento di un salario mensile dovrebbe quindi essere sufficiente che il subappaltatore dichiari la durata minima delle vacanze prescritta e i giorni festivi e di riposo accordati. Questo principio si applica anche al pagamento del 13° salario. In caso di versamento di un salario orario, questi diritti devono figurare sotto forma di indennità pecuniarie.
La dichiarazione deve comprendere anche l’assegnazione di ogni collaboratore alla sua classe salariale secondo il CCL di obbligatorietà generale applicabile. Le classi salariali, definite in modo specifico in ogni CCL di obbligatorietà generale, dipendono generalmente dalla professione, dalle qualifiche, dalla funzione e/o dall’esperienza professionale pratica. Il subappaltatore deve inoltre indicare il salario minimo applicabile per la classe salariale e i periodi di lavoro previsti dal CCL di obbligatorietà generale. I CCL di obbligatorietà generale indicano i salari minimi sotto forma di salario orario o, più spesso, di salario mensile. Infine, la dichiarazione deve essere accompagnata dalla conferma scritta di ogni collaboratore in cui dichiara di ricevere la retribuzione minima prescritta per la sua classe salariale. La firma del collaboratore deve quindi riferirsi a tutti gli elementi salariali compresi nella retribuzione minima.
Lettera c: anche la conferma di una CP che ha effettuato un controllo del libro paga del subappaltatore vale come prova del rispetto delle condizioni salariali minime. Il gruppo di esperti era concorde nell’affermare che la conferma rilasciata da una CP dopo il controllo del libro paga adempie le condizioni per stabilire la verosimiglianza richiesta e che rappresenta quindi una prova adeguata. Non esiste tuttavia una definizione generale delle esigenze qualitative e quantitative poste a un controllo del libro paga. Questo controllo può essere completo, coprire gli ultimi cinque anni e riguardare tutti gli elementi della contabilità salariale (periodi di lavoro, vacanze, indennità, ecc.) per tutti i collaboratori, ma può anche essere effettuato a campione. I controlli a campione si limitano a determinate questioni di contabilità salariale, a una parte dei collaboratori, e coprono soltanto gli ultimi 12 o 24 mesi.
L’organizzazione dei controlli di libri paga rientra nell’autonomia esecutiva delle CP. Questo punto non deve subire modifiche sotto il regime della responsabilità solidale. Di conseguenza, ogni CP deve definire, per il suo CCL di obbligatorietà generale, per quali tipi di controlli intende produrre conferme se l’esito è positivo. Nonostante non vi sia nessun obbligo di produrre conferme e nessun diritto a ottenerne, le CP, nella loro futura prassi in materia di conferme, dovranno garantire il principio della parità di trattamento: non potranno sfavorire le imprese che non hanno aderito a un CCL di obbligatorietà generale, anche se estere, rispetto alle imprese che ne fanno parte. Trattamenti diversi sono ammessi soltanto se si fondano su motivi obiettivi e non possono avere effetti discriminatori.
Il gruppo di esperti ha lasciato aperta la questione relativa alla durata di validità delle conferme, considerato che un controllo del libro paga può essere effettuato più o meno minuziosamente. Gli esperti erano concordi nell’affermare che una conferma basata su un controllo completo del libro paga è più significativa, per quanto concerne l’affidabilità del subappaltatore, e che può quindi anche essere un po’ più datata di un controllo a campione. Per tale motivo, se è stato effettuato un controllo completo del libro paga riferito a un periodo di tre anni, anche la conferma della CP può avere una validità di tre anni. La conferma basata su un semplice controllo a campione dovrebbe invece avere una durata di validità