Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

SECO, 12 aprile 2013

Capitolo 1: Lavoratori distaccati in Svizzera

Art. 7 cpv. 3 (nuovo) Eccezioni all’obbligo di notifica

L’attuale articolo 7 ODist contiene una regolamentazione concernente il distacco di un lavoratore sottoposto all’obbligo del permesso ai sensi della LStr (cpv. 1). In tal caso l’autorità di rilascio delle autorizzazioni trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all’autorità cantonale incaricata di ricevere le notifiche (cpv. 2). In futuro anche le CP dovranno ricevere una copia delle autorizzazioni.

Le CP possono così verificare, nei casi di distacco soggetto ad autorizzazione, il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime previste dal CCL di obbligatorietà generale. Inoltre, possono riscuotere i contributi previsti nel CCL di obbligatorietà generale per le spese di formazione continua, di controllo e d’esecuzione. In base all’articolo 2 capoverso 2bis LDist e all’articolo 8a ODist, questi contributi all’esecuzione dei CCL si applicano anche ai datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera. Ciò vale sia per i distacchi soggetti all’obbligo di notifica che per quelli soggetti ad autorizzazione. Contrariamente a quanto avviene per le notifiche, manca tuttora una base legale per la trasmissione delle autorizzazioni alle CP. Il nuovo capoverso 3 deve colmare questa lacuna.

Titolo prima dell’articolo 8a

Sezione 4: Obbligo di diligenza dell’appaltatore primario nell’attribuzione di lavori ai subappaltatori

L’obbligo di diligenza, abbinato a una responsabilità estesa a tutta la catena di subappaltatori, esige dall’appaltatore primario determinate misure preventive nell’attribuzione di mandati. In proposito si deve notare che l’appaltatore primario intrattiene un rapporto contrattuale soltanto con il suo primo subappaltatore, ma non con il secondo e i successivi. A sua volta, il primo subappaltatore si trova in un rapporto contrattuale soltanto con il secondo subappaltatore, e così via. Di ciò occorre tenere conto nella definizione dell’obbligo di diligenza, senza però dimenticare che la responsabilità solidale non deve impedire che lavori subappaltati siano attribuiti ad altri subappaltatori.

Secondo il gruppo di esperti, l’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario consiste sostanzialmente in tre elementi, il cui peso può variare in funzione delle circostanze. L’appaltatore primario deve decidere nel singolo caso quale grado di diligenza deve usare nei confronti di un dato subappaltatore e quale peso deve accordare ai seguenti elementi.

1. Evidenziazione del rispetto delle condizioni salariali e lavorative: normalmente questa

fase interviene al momento dell’attribuzione dei lavori. L’appaltatore primario deve esigere che il subappaltatore renda verosimile, sulla base di documenti convincenti, che rispetta le condizioni salariali e lavorative minime.

2. Provvedimenti contrattuali: l’appaltatore primario deve concordare con il subappaltatore, nel contratto di appalto, l’eventuale riattribuzione di lavori a un secondo e a un terzo subappaltatore. Esso può ottenere le garanzie contrattuali che qualsiasi subappalto sia sottoposto alla sua approvazione. Può inoltre riservarsi contrattualmente il diritto di consultare le indicazioni concernenti i salari per poter esercitare il suo obbligo di diligenza.

3. Provvedimenti organizzativi («compliance»): apposite misure contrattuali devono inoltre garantire che l’appaltatore primario, in occasione di ogni attribuzione di lavori nell’ambito del suo progetto di costruzione, possa sempre controllare in anticipo il subappaltatore incaricato dell’esecuzione. A tale scopo, deve visionare il cantiere per