Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/18: Modifica dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 15 pagine
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SECO, 12 aprile 2013
giustificativa (lett. b). L’amministrazione elaborerà e pubblicherà, in collaborazione con gli esperti, documenti modello di dichiarazione spontanea del subappaltatore concernenti la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro. Occorre notare che la responsabilità solidale non cambia gli obblighi dell’appaltatore primario e del subappaltatore per quanto riguarda la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, che possono derivare per loro da altre fonti quali l’ordinanza sui lavori di costruzione, la norma SIA 118 o regole riconosciute dell’arte edilizia.
Se la durata delle vacanze è già compresa nella dichiarazione concernente le condizioni salariali, menzionata al capoverso 1, non è necessario dichiararla ancora una volta nelle condizioni di lavoro.
Art. 8b cpv. 3
Per quanto concerne le imprese attive sul mercato solo da poco tempo, il gruppo di esperti ritiene più difficile fare una previsione sul rispetto delle condizioni minime di quanto non lo sia per le imprese già affermate. Spesso trascorre un certo tempo prima che una nuova impresa sia controllata per la prima volta da una CP o dall’ispettorato del lavoro. Secondo gli esperti, è più incerto che una tale impresa rispetti le condizioni minime. In tale contesto, è opportuno porle esigenze più elevate per stabilire la verosimiglianza delle sue allegazioni rispetto a quanto avviene per un’impresa attiva da anni sul mercato senza che si siano riscontrate infrazioni alle condizioni salariali e lavorative. Pertanto, per i subappaltatori con sede o domicilio in Svizzera che sono iscritti al registro di commercio da meno di due anni e che non sono ancora in grado di presentare una conferma di controllo di una CP ai sensi dell’articolo 1 lettere c o d, si esige che trasmettano le dichiarazioni secondo i capoversi 1 e 2 alle CP competenti affinché possano effettuare un controllo. In base a queste informazioni, le CP possono pianificare i loro controlli in modo più mirato e non devono cercare nuove imprese attraverso il FUSC, gli elenchi telefonici, ecc. Per le imprese estere, questa informazione non è necessaria poiché sono sottoposte all’obbligo di notifica (art. 6 LDist).
Il subappaltatore non è tenuto a informare la CP per ogni nuovo mandato che riceve. È sufficiente che possa dimostrare all’appaltatore primario che ha già inviato una volta i suoi documenti alla CP.
Art. 8b cpv. 4 e 5
I capoversi 4 e 5 contengono una regolamentazione concernente l’obbligo di diligenza dell’appaltatore primario che, avendo già lavorato più volte o regolarmente con lo stesso subappaltatore, ha potuto osservare in passato che quest’ultimo rispetta le condizioni minime. Secondo il gruppo di esperti, in questi casi non è generalmente richiesta una presentazione sistematica dei documenti per ogni attribuzione di mandati.
Se l’appaltatore primario si trova nella situazione di potersi fidare del subappaltatore, la nuova verifica dei documenti è richiesta soltanto in casi motivati. Il capoverso 5 cita, in modo non esaustivo, i motivi che giustificano una tale verifica:
- importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative nei CCL di obbligatorietà generale;
- modifiche concernenti una parte sostanziale del personale fisso in Svizzera o dei lavoratori abitualmente distaccati in Svizzera;
- i casi in cui l’appaltatore primario è a conoscenza di infrazioni a condizioni salariali e lavorative vincolanti commesse dal subappaltatore.
Importanti modifiche delle condizioni salariali e lavorative possono verificarsi in particolare se un nuovo CCL negoziato è stato dichiarato di obbligatorietà generale. Queste modifiche dovrebbero riguardare soprattutto le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro individuale (disposizioni normative), ad esempio un nuovo diritto al 13° salario, altri periodi di lavoro, nuovi salari minimi convenuti, una nuova regolamentazione dei supplementi con un