Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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Nel caso di domande presentate da consumatori finali il cui anno contabile corrisponde all’anno civile al momento dell’esame è già disponibile un rendiconto comprendente tutte le informazioni relative al rispetto della convenzione sugli obiettivi nell’anno contabile da valutare (cfr. scadenze
ter
secondo gli art. 3n cpv. 1 e 3o cpv. 1).
La disposizione al capoverso 2 riguarda i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile. Dato che le indicazioni contenute nel rendiconto conformemente all’articolo 3n si riferiscono di volta in volta a un anno civile, per verificare il rispetto della convenzione sugli obiettivi di un anno contabile diverso dall’anno civile sono necessari sempre due rendiconti. Per i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile che devono presentare la domanda di rimborso prima della presentazione del rendiconto di cui dell’articolo 3n, al momento della verifica della domanda non sono quindi ancora disponibili entrambi i rendiconti necessari per il controllo del rispetto della convenzione dell’anno contabile in questione. Una simile situazione risulta problematica quando si profila la possibilità che il rispetto della convenzione sugli obiettivi per l’anno contabile da verificare sia a rischio. Se il consumatore finale nei due anni precedenti o per la metà degli anni compresi nella convenzione sugli obiettivi non ha raggiunto gli obiettivi di efficienza previsti per i rispettivi anni, per stabilire se sussiste il diritto al rimborso è decisivo capire se li raggiunge o no nell’anno esaminato. In caso di un possibile mancato rispetto della convenzione sugli obiettivi, l’UFE può, ai sensi del capoverso 2, rinviare la decisione in merito al diritto al rimborso fino a quando non saranno disponibili (e saranno stati esaminati) i rendiconti necessari alla verifica del rispetto della convenzione nell’anno contabile in questione.
octies
Conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettera d l’UFE può incaricare un’organizzazione
ter
privata della verifica delle indicazioni e della documentazione di cui all’articolo 3o capoverso 2. È previsto che questo compito sia affidato a una società di revisione. Le valutazioni di quest’ultima hanno carattere di raccomandazioni. La decisione finale in merito al diritto al rimborso spetta all’UFE.
sexies Art. 3o Rimborso
Se da una verifica della domanda risulta che nell’anno contabile in esame il consumatore finale ha diritto al rimborso, al consumatore finale è rimborsato, completamente o in parte a seconda del rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo, il supplemento versato per quell’anno contabile completo. La formula di calcolo dell’importo da rimborsare in caso di rimborso parziale è definita nell’appendice 5.
Il capoverso 1 sancisce inoltre che l’importo da rimborsare deve essere versato entro due mesi dall’approvazione della domanda.
Il capoverso 2 sancisce che su tale somma la Confederazione non calcola interessi.
septies Art. 3o Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente
Se il consumatore finale non rispetta completamente gli obblighi contratti con la convenzione sugli
bis
obiettivi, secondo l’articolo 15b capoverso 5 LEne non ha diritto al rimborso del supplemento. In questo caso l’UFE chiede al consumatore finale, mediante decisione formale, la restituzione di tutte le somme rimborsate nel periodo di validità della convenzione sugli obiettivi. L’UFE non può – ana-
sexies
logamente a quanto stabilito nell’articolo 3o capoverso 2 – calcolare alcun interesse su queste somme.
octies Art. 3o Organizzazioni private
Questo articolo stabilisce che, per lo svolgimento di compiti relativi al rimborso del supplemento, l’UFE può incaricare organizzazioni private idonee. L’elenco dei compiti di cui al capoverso 1 non è esaustivo.