Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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volontariamente stipulato una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione, può elaborare la proposta sulla base della convenzione esistente.
La proposta deve essere presentata all’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale il consumatore finale intende chiedere il rimborso. È previsto che il consumatore finale presenti la proposta all’UFE tramite l’organizzazione privata incaricata.
octies L’UFE è responsabile dell’esame della proposta, tuttavia, conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettera b, può incaricare di tale esame un’organizzazione privata. È previsto che per l’esame della proposta di convenzione possa rivolgersi a degli esperti esterni di audit. La decisione definitiva in merito all’accettazione della domanda spetta tuttavia sempre all’UFE.
Nel capoverso 2 è fissata la durata minima della convenzione sugli obiettivi. Quest’ultima deve coprire almeno 10 anni civili e ogni anno civile deve esservi compreso completamente. Poiché la convenzione sugli obiettivi è un presupposto fondamentale per il diritto al rimborso del supplemento, ogni anno contabile per il quale si intende chiedere il rimborso deve rientrare interamente nel periodo coperto dalla convenzione.
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Il capoverso 3 precisa l’articolo 15b capoverso 2 lettera a LEne e definisce inoltre quando si ritiene rispettata la convenzione sugli obiettivi.
Durante il periodo di validità della convenzione sugli obiettivi il grado di efficienza energetica del consumatore finale non può restare al di sotto dell’obiettivo di efficienza energetica fissato per l’anno in questione per più di due anni civili consecutivi e complessivamente per più della metà degli anni previsti.
Come già stabilito nella legge, il consumatore finale, per rispettare la convenzione sugli obiettivi, deve investire almeno il 20 per cento dell’importo rimborsato in ulteriori misure destinate ad aumentare l’efficienza energetica. Oltre alle misure prese in considerazione nella convenzione, in quanto economicamente sostenibili, per fissare gli obiettivi intermedi ovvero gli obiettivi di efficienza energetica annuali, con i mezzi finanziari supplementari rappresentati dal 20 per cento dell’importo ottenuto a titolo di rimborso possono essere attuate altre misure giudicate, anche se di poco, non pienamente efficaci sotto il profilo economico. Queste misure ulteriori sono tenute separate dalle precedenti nella convenzione sugli obiettivi e non sono considerate per il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica. L’obbligo di investire il 20 per cento della somma rimborsata in ulteriori misure trova il suo limite quando il suo adempimento non risulta più economicamente sostenibile, ad esempio quando le potenzialità di miglioramento energetico sono completamente esaurite o le restanti misure non appaiono ragionevoli. La mancanza di ulteriori potenzialità di miglioramento a livello energetico deve essere dimostrata e giustificata. Gli investimenti devono essere effettuati entro un anno dal ricevimento del rimborso. In casi motivati, l’UFE può prolungare questo periodo di due anni al massimo (cpv. 4).
La presentazione di regolari rendiconti alla Confederazione secondo l’articolo 3n rientra tra gli obblighi assunti con la conclusione di una convenzione sugli obiettivi. I rendiconti devono contenere i dati relativi al monitoraggio da cui si evince se l’obiettivo è stato raggiunto o no.
Art. 3n Rendiconti nel quadro della convenzione sugli obiettivi
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Questo articolo specifica l’obbligo fissato nell’articolo 15b capoverso 2 lettera a numero 3 LEne, secondo il quale il consumatore finale deve presentare regolari rendiconti relativi alla convenzione e al raggiungimento degli obiettivi fissati.
I rendiconti devono fornire informazioni sui dati rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione nell’anno civile in questione e devono essere presentati entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono. Tramite il consumo totale di energia e gli effetti delle misure volte ad aumentare l’efficienza energetica si può calcolare l’efficienza energetica ponderata. Il raffronto tra valori effettivi e valori di riferimento consente di riconoscere eventuali scostamenti. Una presentazione dei dati degli anni precedenti sotto forma di repertorio mette in evidenza l’evoluzione dei dati nel tempo. Se l’obiettivo non è stato raggiunto è necessario spiegarne il motivo. Devono inoltre essere indicati i correttivi che si intende introdurre per riallinearsi agli obiettivi intermedi ed essere di nuovo in grado di raggiungere il valore obiettivo. Anche le misure realizzate con il 20 per cento dell’importo