Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Oltre all’attuazione delle misure economicamente sostenibili definite nella convenzione, è previsto che il 20 per cento dell’importo rimborsato debba essere investito in ulteriori misure volte ad aumentare l’efficienza energetica. Questi mezzi ulteriori mirano a rendere economicamente sostenibili misure di efficienza energetica che, anche se per poco, non lo sono. Poiché l’importo rimborsato cambia da un anno all’altro, tali misure non sono prese in considerazione nella fissazione degli obiettivi della convenzione. In questo modo nella convenzione possono essere definiti in maniera esauriente tutti gli obiettivi raggiungibili con misure di efficienza energetica economicamente sostenibili ed è possibile trattare separatamente le misure ulteriori che così risultano chiaramente distinte e documentate. Gli investimenti devono di norma essere effettuati entro un anno dal ricevimento del rimborso. Per garantire anche in questo caso al consumatore finale una certa flessibilità, l’UFE può, se necessario, concedere una proroga di due anni al massimo. Secondo la legge, l’obbligo di effettuare questi investimenti cessa nel momento in cui essi non siano più economicamente sostenibili.
Per la stesura della convenzione sugli obiettivi e il successivo monitoraggio nonché la predisposizione dei rendiconti, l’impresa collabora con un’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell'energia (UFE). Mentre la stesura della convenzione sugli obiettivi (modifiche escluse) è un compito che deve essere svolto una tantum, i rendiconti devono essere presentati ogni anno (sulla base dell’anno civile). Ogni rendiconto di monitoraggio deve presentare dati sul consumo di energia e sugli effetti delle misure di miglioramento attuate che permettano di calcolare il grado di efficienza energetica raggiunto, oltre a dati sul modo in cui è stato investito il 20 per cento dell’importo rimborsato. I consumatori finali e l’UFE hanno così la possibilità di verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi e di introdurre eventuali correttivi. Le istruzioni, i moduli e le applicazioni per la redazione della convenzione sugli obiettivi e per il successivo monitoraggio sono messi a disposizione dall’organizzazione incaricata dall’UFE. Se necessario, la stessa organizzazione offre una consulenza ai consumatori finali. I meccanismi di attuazione delle convenzioni sugli obiettivi devono corrispondere nella misura del possibile a quelli previsti dalla legislazione sul CO2 al fine di mantenere bassi i costi per le imprese.
Per l’esame iniziale della convenzione sugli obiettivi e i controlli successivi, l’UFE può fare ricorso ad audit condotti da esperti esterni, ma la decisione finale in merito all’accettazione degli obiettivi fissati da una convenzione o al loro successivo raggiungimento spetta sempre all’UFE.
La procedura per l’inoltro della domanda, le scadenze e le ulteriori modalità di esecuzione per il versamento del rimborso sono essenzialmente analoghe a quelle seguite finora per il rimborso del supplemento. Il rimborso viene versato una volta all’anno dopo che il consumatore finale, sulla base del conto annuale, ha presentato la relativa domanda. Oltre ai costi dell’elettricità, alla quantità di elettricità consumata e a ulteriori indicazioni deve essere documentato anche il plusvalore lordo, determinato di solito sulla base del conto individuale. Se tuttavia società svizzere o straniere costituiscono un’unità economica in Svizzera e per questa unità dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, per la determinazione del plusvalore lordo deve essere utilizzato quest’ultimo. Il diritto a un rimborso parziale o totale e il suo relativo ammontare sono definiti anno per anno. Per la verifica del plusvalore lordo l’UFE fa ricorso in caso di necessità a una società di revisione.
Le nuove disposizioni regolano infine i casi di rigore. I consumatori finali possono chiedere un rimborso parziale anche se restano al di sotto della soglia del 5 per cento, se la loro concorrenzialità risulta notevolmente pregiudicata a causa del supplemento. Per il caso di rigore valgono le stesse regole applicabili agli altri consumatori finali che hanno diritto al rimborso. L’importo rimborsato deve essere pari almeno a 20 000 franchi e il consumatore finale deve aver stipulato una convenzione sugli obiettivi. Analogamente ai consumatori i cui costi dell’elettricità sono pari al 5 per cento del plusvalore lordo, viene rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.
Se la convenzione non viene rispettata o il 20 per cento dell’importo rimborsato non viene investito, o se il consumatore finale non ottempera all’obbligo di presentare un regolare rendiconto, l’importo rimborsato deve essere interamente restituito.