Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Nel corso della sessione estiva 2013 il Parlamento ha approvato l’iniziativa parlamentare 12.400 Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori depositata dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale. Se il referendum lanciato contro l’iniziativa non dovesse raccogliere le firme necessarie, l’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014.

Le modifiche di legge proposte rendono necessari alcuni adeguamenti dell’ordinanza sull’energia (OEn) che saranno introdotti con la presente revisione dell’OEn. Gli adeguamenti riguardano i seguenti aspetti: rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, aiuti agli investimenti per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e regolamentazione del consumo proprio.

2. Aspetti fondamentali del progetto

2.1 Rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione

Il rimborso del supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione sarà accordato in futuro a un numero più elevato di consumatori finali. Il diritto al rimborso e l’ammontare di quest’ultimo dipendono dal rapporto fra i costi dell’elettricità e il plusvalore lordo. Deve inoltre essere stipulata e rispettata una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. Il 20 per cento dell’importo rimborsato deve infine essere investito in misure destinate ad aumentare l’efficienza energetica che vadano al di là delle misure economicamente sostenibili già definite nella convenzione. I consumatori finali sono tenuti a redigere ogni anno un rendiconto relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi e al modo in cui è stato investito il 20 per cento del rimborso. Si ha inoltre diritto al rimborso solo a partire da un determinato importo minimo.

I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno al 5 per cento e non superano il 10 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso parziale, dal 10 per cento in poi il rimborso completo. Tra il cinque e il 10 per cento l’ammontare del rimborso viene calcolato mediante una funzione lineare. All’impresa che sostiene costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo è versato un importo corrispondente al 30 per cento del supplemento pagato. Ciò avviene tuttavia solo se l’importo annuo da rimborsare raggiunge la soglia minima di 20 000 franchi.

La convenzione sugli obiettivi comprende un obiettivo di efficienza energetica fissato in base alle potenzialità dell’impresa di introdurre misure di miglioramento energetico economicamente sostenibili e al consumo di energia previsto. Per poter confrontare tra loro i diversi vettori energetici si effettua una conversione per mezzo di un fattore di ponderazione (fattore di energia primaria) che permette di ottenere un valore di efficienza energetica ponderato. Le misure sono ritenute economicamente sostenibili quando la durata del periodo di payback per le misure relative ai processi non supera i quattro anni e per quelle infrastrutturali gli otto anni. Questo modo di procedere tiene conto delle maggiori o minori potenzialità di miglioramento a livello energetico di ogni impresa. La convenzione sugli obiettivi copre un periodo di dieci anni e fa riferimento all’anno civile. Sulla base del valore iniziale e del valore obiettivo di efficienza energetica alla fine del periodo di validità della convenzione si fissano obiettivi intermedi relativi a ogni singolo anno. I valori obiettivo annui devono in linea di massima essere rispettati. Per garantire ai consumatori finali una certa flessibilità nelle loro attività di investimento, è possibile in certi casi restare al di sotto del valore previsto. L’obiettivo generale si ritiene allora raggiunto quando l’efficienza energetica del consumatore, per tutta la durata della convenzione, non si discosta dai valori annui richiesti per più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni coperti dalla convenzione. Benché il supplemento sia calcolato sulla base del consumo di energia elettrica, l’obiettivo di efficienza energetica riguarda tutti i vettori utilizzati dall’impresa interessata. La convenzione sugli obiettivi deve infine prendere in considerazione tutte le sedi rilevanti di quest’ultima.