Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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5.3 Commento all’appendice 5
Calcolo del rimborso parziale
Nel caso di costi dell’elettricità compresi tra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo il supplemento è rimborsato solo parzialmente. L’importo da rimborsare al consumatore finale è calcolato mediante una funzione lineare.
Con «a» si intende l’incremento della retta (dal 5 al 10 %).
«R» indica il rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo.
«P» indica la percentuale minima, ossia la percentuale utilizzata per determinare l’importo rimborsato nel caso di costi dell’elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo. Questa percentuale minima permette di garantire un rimborso ai consumatori finali che non superano la soglia del 5 per cento. È infatti calcolata in modo tale che i consumatori finali che sostengono costi dell’elettricità a partire da circa un milione di franchi all’anno con un supplemento di 0,6 cent./kWh e un prezzo dell’elettricità di circa 10 cent./kWh possano rientrare tra gli aventi diritto al rimborso, nella misura in cui dimostrino di raggiungere un sufficiente livello di costi dell’elettricità in rapporto al plusvalore lordo. L’elaborazione di una convenzione sugli obiettivi che fissa un obiettivo di efficienza energetica è dispendiosa e vale la pena solo a partire da un certo consumo di energia. La percentuale minima è fissata in maniera tale da mantenere in un rapporto equilibrato i costi e i benefici di una convenzione sugli obiettivi.
«S» indica il supplemento versato. Il calcolo si riferisce al relativo anno contabile. Ne consegue che in caso di rimborso parziale la percentuale per il calcolo dell’importo del rimborso può variare di anno in anno.
6. Commento all’ordinanza del 22 novembre 20068 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Art. 13c Emolumenti nel settore delle convenzioni sugli obiettivi
octies
Le organizzazioni private incaricate dall’UFE conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettere a e c OEn possono riscuotere emolumenti per le prestazioni fornite in questo ambito.
L’ammontare degli emolumenti è commisurato, in applicazione delle disposizioni della OE-En, all’impegno richiesto alle organizzazioni private e tiene conto dei versamenti effettuati dalla Confederazione a queste stesse organizzazioni nel quadro dell’attribuzione del mandato. Per il calcolo degli emolumenti sono determinanti il principio della copertura dei costi e il principio di equivalenza.
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8 RS 730.05