Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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2.2 Aiuti agli investimenti per impianti fotovoltaici (rimunerazione unica)
Al fine di esaurire rapidamente la lista d’attesa per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), l’iniziativa parlamentare 12.400 prevede, nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici, l’introduzione di un nuovo strumento di promozione, un aiuto agli investimenti (qui di seguito indicato come rimunerazione unica). Il contributo copre al massimo il 30 per cento dei costi d’investimento dell’impianti di riferimento ed è versato in un’unica soluzione dopo la messa in esercizio dell’impianto. Questo nuovo strumento permette di semplificare le procedure amministrative e va a sgravare il fondo RIC.
Per impianti di piccole dimensioni di potenza inferiore a 10 kW in futuro sarà versata una rimunerazione unica. Tali impianti non potranno dunque più essere fatti rientrare nel sistema RIC (fanno eccezione quegli impianti per i quali il gestore ha presentato domanda entro il 31 dicembre 2012 – in questo caso è possibile scegliere tra la rimunerazione unica e la RIC).
Per impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW i gestori hanno la possibilità di scegliere se chiedere la rimunerazione unica (versata subito dopo la messa in esercizio dell’impianto) o rimanere nella lista d’attesa per la RIC. Questa possibilità di scelta permette ai gestori (ad esempio agricoltori) che dipendono dalla redditività di attendere la RIC prima di mettere in esercizio l’impianto. Gli altri gestori che non dipendono dalla redditività possono al contrario costruire rapidamente il loro impianto finanziandolo parzialmente con la rimunerazione unica. Questi gestori possono inoltre negoziare a titolo commerciale o trasmettere le garanzie d’origine relative all’elettricità prodotta con gli impianti per i quali hanno ottenuto la rimunerazione unica, una possibilità che non sussiste nel caso delle garanzie d’origine rilasciate per l’elettricità prodotta da impianti che hanno ottenuto la RIC (art. 1d cpv. 5 OEn). Per non penalizzare investitori che hanno deciso di assumersi il rischio in prima persona e hanno costruito il loro impianto pur essendo stati messi in lista d’attesa è prevista anche per loro la possibilità di scelta. Tutti i gestori di impianti a cui è garantita questa possibilità e che hanno già inoltrato la domanda a Swissgrid saranno contattati per iscritto e sollecitati a comunicare la loro scelta tra il sistema RIC e il contributo unico agli investimenti entro un periodo di tempo prefissato.
Per impianti di potenza pari o superiore a 30 kW non sono previsti cambiamenti e la rimunerazione con le modalità utilizzate finora è ancora l’unico strumento di promozione previsto.
Sia per la RIC che per la rimunerazione unica, la procedura di domanda è la stessa. Nel caso dei nuovi impianti (a partire dall’1° gennaio 2013) si deve tuttavia attendere che sia concessa la rimunerazione prima di procedere alla costruzione. Per la determinazione della rimunerazione si deve infatti tenere conto non solo dei costi d’investimento degli impianti di riferimento, ma anche dei mezzi a
ter
disposizione, che possono limitare l’ammontare dei contributi (art. 7a cpv. 1 LEne). Al fine di pianificare le riserve di liquidità è importante disporre tempestivamente di informazioni sulla costruzione dell’impianto in modo da garantire un versamento senza indugio del contributo. Ciò è possibile solo se il gestore ha l’obbligo di attendere la notifica della concessione del contributo prima di costruire.
2.3 Regolamentazione del consumo proprio
La modifica della legge sull’energia chiesta dall’iniziativa parlamentare 12.400 (CAPTE-N Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori) precisa chiaramente che i produttori possono decidere se intendono utilizzare in tutto o in parte l’energia prodotta dal loro impianto per il consumo proprio. Il produttore che intende avvalersi di questo diritto può computare per la rimunerazione – nel quadro dell’obbligo del ritiro e della rimunerazione dell’elettricità prodotta secondo gli articoli 7 e 7a LEne – solo l’energia elettrica eccedente, ossia quella effettivamente immessa nella rete del gestore, e non quella consumata nel luogo di produzione. Viceversa, il produttore che non si avvale del diritto al consumo proprio ottiene una rimunerazione per la produzione netta, che corrisponde alla produzione lorda dell’impianto dedotta l’elettricità utilizzata dall’impianto stesso. Come già accade oggi, non è determinante il fatto che venga immessa in rete la produzione netta o solo l’energia eccedente. Affinché i gestori di rete possano provve-