Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
Contro la decisione della società nazionale di rete può essere presentato ricorso entro trenta giorni
bis
alla Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) (art. 25 cpv. 1 LEne); contro le decisioni della ElCom può invece essere interposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
Può rivolgersi alla ElCom il gestore al quale è stata rifiutata la rimunerazione unica, ad esempio perché la società nazionale di rete è dell’opinione che non soddisfi i requisiti. Ma è ipotizzabile anche un contenzioso, e di conseguenza un ricorso alla ElCom, nello stadio successivo alla comunicazione della messa in esercizio, al momento dell’adeguamento dell’importo della rimunerazione unica e del calcolo della rimunerazione effettiva. La società nazionale di rete può perciò rinviare il pagamento e provvedervi solo una volta trascorsi i 30 giorni di tempo previsti per l’inoltro dell’eventuale ricorso (con la formulazione «pagamento senza indugio» nella legge si intende qualcosa di diverso e non in contraddizione con il fatto che il pagamento possa essere posticipato al fine di chiarire eventuali questioni in sospeso). Se il gestore dichiara di non aver intenzione di rivolgersi alla ElCom, la società nazionale di rete può procedere al pagamento anche prima.
Art. 6d Ammontare della rimunerazione unica e adeguamento
Gli importi della rimunerazione unica sono disciplinati nell’appendice 1.8. Al DATEC spetta la verifica periodica e l’eventuale adeguamento di questi importi.
Il capoverso 2 lettera a riprende quanto previsto per l’adeguamento nel caso della RIC. Un adeguamento degli importi è necessario, tra l’altro, per evitare il superamento dei cosiddetti maggiori costi
ter
non ammortizzabili – come stabilito dal legislatore nell’articolo 7a capoverso 2 lettera e. Con il
ter
capoverso 2 lettera b è attuata un’ulteriore disposizione, quella prevista dall’articolo 7a capoverso 1 della legge. L’idea è che gli importi – entro la percentuale prevista dalla legge, pari al 30 per cento dei costi d’investimento – siano adeguati secondo il meccanismo seguente: in presenza di un numero elevato di domande per la rimunerazione unica (tenuto conto del tetto massimo previsto e dei mezzi disponibili per altre finalità, in particolare per la RIC) gli importi devono essere più bassi, in presenza di un numero limitato di domande, gli importi devono essere più alti.
I gestori ai quali è già stata assicurata una rimunerazione unica dovrebbero in linea di principio poter essere esclusi dall’adeguamento se l’importo è stato adeguato solo in misura minima. In questo modo è possibile mantenere bassi gli oneri amministrativi e migliorare le possibilità di pianificazione per il gestore.
Disposizioni transitorie relative alla regolamentazione del consumo proprio e al rimborso del supplemento
Art. 29c Disposizioni transitorie della modifica del …
Il capoverso 1 contiene una disposizione transitoria che concede ai gestori di rete il tempo necessario per prepararsi, a livello tecnico ed organizzativo, a determinare l’energia da rimunerare sulla base delle nuove disposizioni. Per i gestori di rete si tratta semplicemente di un rinvio dell’obbligo previsto connesso alle concrete disposizioni di attuazione relative al consumo proprio. Il diritto al consumo proprio per i produttori – anche se formulato in maniera poco esplicita – è già contemplato nel diritto vigente. Di conseguenza questa disposizione transitoria non si applica sempre e in ogni caso fino al 31 dicembre 2014, bensì solo fino al momento in cui sussiste un’effettiva esigenza, in quanto il gestore di rete non è ancora in grado di ottemperare alle nuove disposizioni.
Nei capoversi 2 e 3 sono contenute disposizioni transitorie relative al rimborso del supplemento. Il capoverso 2 prevede che nel caso di anni contabili che non coincidono con l’anno civile e che iniziano nel 2013 e finiscono nel 2014 il diritto al rimborso debba essere stabilito pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo il diritto attualmente vigente e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo il nuovo diritto. I consumatori finali interessati devono di conseguenza chiedere il rimborso pro rata. Gli anni 2013 e 2014 saranno esaminati in maniera completamente indipendente l’uno dall’altro; è in effetti del tutto irrilevante, sia dal punto di vista dell’esistenza del diritto sia dal punto di vista dell’ammontare del rimborso relativi a una parte dell’anno contabile che il consumatore finale abbia