Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine

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5.2 Commento all’appendice 1.8

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

N. 1 e 2 Definizione di impianto e categorie

La rimunerazione unica riguarda tre categorie di impianti: isolati, annessi e integrati. Vale la stessa definizione di impianto che si applica per la RIC.

N. 3 Importi della rimunerazione unica

Gli importi della rimunerazione unica sono riportati in due tabelle e comprendono tutti l’imposta sul valore aggiunto.

Nella tabella al numero 3.1 figurano gli importi per i gestori di impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, ossia di impianti considerati nuovi conformemente alla definizione contenuta nell’articolo 6b.

La tabella al numero 3.5 riguarda i casi regolamentati dal diritto previgente (cfr. art. 6b cpv. 4): anche i gestori di un impianto messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013 possono richiedere la rimunerazione unica, ma solo se hanno fatto domanda per la RIC entro la fine del 2012. Per questi casi sono previsti importi più elevati che corrispondono ai costi di investimento più alti sostenuti negli anni in questione.

Secondo il numero 3.4 i moduli di cui è composto l’impianto fotovoltaico devono essere verificati in base a norme riconosciute, in particolare la norma IEC 61215 o una norma analoga applicata alla tecnologia delle celle fotovoltaiche (cfr. il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni).

N. 4 Procedura di domanda e di decisione

La procedura corrisponde a quella seguita per la RIC, da un lato perché le esigenze sono le stesse e dall’altro perché in questo modo si evita un ulteriore onere amministrativo che si verrebbe a creare con procedure diverse. La fase di notifica dello stato di avanzamento del progetto, che nel caso della RIC è stata eliminata (cfr. il passaggio abrogato nell’appendice 1.2), a maggior ragione non è necessaria per la rimunerazione unica.

N. 6 Funzionamento dell’impianto e restituzione

ter

Il numero 6 attua le disposizioni di cui all’articolo 7a capoverso 2 lettere c e d della legge. Alla base della disposizione vi è la considerazione che non si debbano versare rimunerazioni uniche a impianti la cui produzione si riduce notevolmente e rapidamente dopo la messa in esercizio o che non contribuiscono o contribuiscono in maniera troppo limitata a incrementare la produzione di energia elettrica da energia solare (che è proprio quanto si vuole promuovere con la rimunerazione unica). Con la RIC una produzione ridotta è compensata mediante una rimunerazione più bassa. La rimunerazione unica non consente l’applicazione di un simile correttivo e pertanto deve essere possibile chiederne la restituzione. Per i controlli a posteriori non deve essere previsto un sistema dispendioso. Uno dei vantaggi della rimunerazione unica è il minore onere amministrativo rispetto al sistema RIC nel quale gli impianti devono essere seguiti dal punto di vista dell’esecuzione per tutta la durata della rimunerazione. Devono quindi essere sufficienti alcune efficaci prove a campione.

Con «funzionamento dell’impianto» si intende che il gestore ha l’obbligo di manutenzione affinché l’impianto possa essere impiegato correttamente e in maniera efficiente. L’impianto non deve inoltre scendere al di sotto di un determinato livello di produzione minima. L’UFE definirà i criteri a questo proposito in una direttiva.