Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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bis ter quater Art. 2 cpv. 2, 2 , 2 , 2 e 3
bis
Capoversi 2 e 2 : a un produttore che opta per la possibilità di far valere il consumo proprio deve essere rimunerata la produzione eccedente, che corrisponde alla produzione totale dedotta la quantità di elettricità utilizzata sul posto. Al produttore che non si avvale di questo diritto deve invece essere rimunerata la produzione netta, che corrisponde alla produzione totale dell’impianto dedotta l’elettricità utilizzata dall’impianto stesso nella fase di produzione di elettricità.
ter
Il capoverso 2 sancisce chiaramente che il calcolo della quantità di energia da rimunerare deve basarsi su valori di misurazione. Che per motivi tecnici debbano essere combinate diverse misurazioni o sia sufficiente invece un’unica misurazione diretta non ha qui alcuna importanza.
quater
Il capoverso 2 sancisce, per motivi puramente organizzativi, che un produttore deve comunicare al gestore di rete con tre mesi d’anticipo se intende optare per il computo della produzione eccedente o di quella netta affinché il gestore possa prendere i necessari provvedimenti.
Il capoverso 3, che finora conteneva l’obbligo di utilizzare strumenti tarati, viene semplicemente rettificato: in effetti già oggi gli strumenti di misura utilizzati devono non solo essere tarati, ma anche soddisfare pienamente i requisiti specifici per essere messi in commercio e di garanzia di stabilità
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della misurazione (cfr. l’ordinanza sugli strumenti di misurazione e l’ordinanza del DFGP sugli stru-
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menti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche ). In questo modo risulta precisato l’obbligo finora formulato in maniera incompleta.
Art. 3b cpv. 2
Anche i produttori che ricevono la RIC hanno la possibilità di far valere il consumo proprio, di conseguenza anche nel sistema RIC deve essere rimunerata o la produzione eccedente o la produzione netta conformemente all’articolo 2 capoverso 2. Il vigente riferimento alla quantità di elettricità «rilevata dall’organismo di rilascio», a questo punto, non è più adeguato perché l’organismo in questione per rilasciare la garanzia d’origine rileva normalmente la produzione netta, che include anche l’energia utilizzata per il consumo proprio. Si deve inoltre tenere conto del fatto che sulla base di un rimando nell’articolo 3 anche le restanti esigenze generali fissate nell’articolo 2 si applicano, nel quadro del prelievo di elettricità, agli impianti dei produttori che rientrano nel sistema RIC.
Rimborso del supplemento
Art. 3l Periodo determinante / Oggetto del diritto
bis
Questo articolo specifica il concetto di «anno» utilizzato nell’articolo 15b LEne e stabilisce che l’esistenza del diritto al rimborso deve essere verificata in relazione a un anno contabile concluso. Il periodo determinante non è dunque l’anno civile bensì l’anno contabile. Questa disposizione è di particolare rilevanza soprattutto per i consumatori finali il cui anno contabile non coincide con l’anno civile.
La domanda di rimborso riguarda il supplemento versato nell’anno contabile concluso. Nel caso il diritto sussista, l’importo può essere rimborsato totalmente o in parte.
Art. 3m Convenzione sugli obiettivi
Nel capoverso 1 sono disciplinate le modalità di elaborazione di una convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione nonché il termine per la presentazione della proposta di convenzione.
Il consumatore finale deve elaborare la proposta in collaborazione con una delle organizzazioni pri-
octies
vate incaricate dall’UFE conformemente all’articolo 3o capoverso 1 lettera a; devono essere
bis
rispettate le disposizioni di cui all’articolo 15b capoverso 4 LEne. Se il consumatore finale ha già
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1 RS 941.210
2 RS 941.251