Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
Art. 6b Aventi diritto e diritto di scelta
La legge limita il diritto alla rimunerazione unica agli impianti nuovi e agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole senza però dare una definizione di che cosa si debba intendere con «impianti nuovi». L’articolo 6b stabilisce pertanto una data di riferimento, il 1° gennaio 2013: sia gli impianti nuovi sia gli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole devono essere stati messi in esercizio dopo questa data. I gestori degli impianti più vecchi possono – nella logica del legislatore – essere presi in considerazione (cpv. 3) solo se risultano essere stati messi in lista d’attesa per la RIC entro la fine del 2012 (per questi impianti più vecchi vale la data di riferimento di cui all’art. 7a cpv. 1 LEne, ossia il 1° gennaio 2006). Nel caso degli impianti più vecchi per i quali è previsto un diritto di scelta (tra la RIC e la rimunerazione unica) secondo l’articolo 28d capoverso 4 della legge non è richiesto che siano stati messi in lista d’attesa (entro la fine del 2012) e basta che i gestori abbiano fatto domanda per la RIC.
Il capoverso 2 riprende il principio affermato nella legislazione sui sussidi in base al quale chi intende chiedere una sovvenzione deve, almeno in linea di massima, attendere la risposta definitiva prima di dare inizio alla costruzione o di procedere ad acquisti importanti (cfr. art. 6c cpv. 1). Un’alternativa consiste nel chiedere all’organo competente (art. 6c) l’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori. Nel caso dei piccoli impianti fotovoltaici questa situazione non dovrebbe essere frequente dato che normalmente la decisione in merito alla rimunerazione unica viene presa in tempi brevi. La disposizione di cui al capoverso 2 non si applica ai gestori che hanno fatto domanda per la RIC entro la fine del 2012 (cfr. n. 3.6 appendice 1.8) perché in tal caso si avrebbe altrimenti un effetto retroattivo. Non si applica inoltre ai gestori che hanno messo in esercizio il loro impianto tra il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla rimunerazione unica (n. 3.7 dell’appendice 1.8).
Già la legge consente ai gestori di impianti di potenza compresa tra 10 e 30 kW di scegliere tra la RIC e la rimunerazione unica. Poiché tale aspetto non si evince facilmente dalla legge, l’ordinanza ribadisce questo diritto. Il capoverso 3 ha dunque solo carattere dichiarativo.
Art. 6c Procedura presso la società nazionale di rete
Come nel caso della RIC, responsabile della procedura di esecuzione è la società nazionale di rete (Swissgrid SA). Swissgrid SA esamina le domande dei gestori e comunica loro se soddisfano i requisiti per ottenere la rimunerazione unica, ossia se la rimunerazione può essere concessa. Ne indica inoltre il probabile ammontare, composto da un importo di base e da un importo legato alle prestazioni.
Non sono ammesse domande doppie (cpv. 2) nei casi in cui i gestori dispongano del diritto di scelta. Non è possibile dunque fare domanda contemporaneamente per la RIC e per la rimunerazione unica per stesso progetto. Anche un successivo passaggio al sistema RIC è escluso. Chi fa richiesta della rimunerazione unica esercita il suo diritto di scelta in maniera definitiva e irrevocabile.
Se l’impianto viene messo in esercizio più tardi del previsto e nel frattempo il DATEC ha aggiornato gli importi di rimunerazione (art. 6d cpv. 2), la società nazionale di rete deve correggere (cpv. 4 secondo periodo) l’importo precedentemente comunicato. L’importo definitivo della rimunerazione unica è pertanto solo quello stabilito dopo la messa in esercizio o dopo la notifica di quest’ultima. Sulla base di tale importo dovrà poi essere calcolata la rimunerazione unica effettiva che comprende tra l’altro una componente legata alle prestazioni.
Il capoverso 5 stabilisce che chi non mette in esercizio il suo impianto - e lo notifica - entro 24 mesi (n. 4.2 dell‘appendice 1.8) perde in linea di massima il diritto alla rimunerazione unica. La società nazionale di rete revoca infatti la sua precedente decisione (a meno che il gestore non possa dimostrare che il ritardo non è imputabile a lui). Se soltanto la notifica non è stata fatta nei tempi previsti l’annullamento della rimunerazione unica può essere un provvedimento eccessivo. Qualora la società nazionale di rete verifichi dopo una decisione di revoca che l’impianto è stato messo in esercizio ha la possibilità – in casi motivati – di ritirare la revoca e al gestore viene versata la rimunerazione unica.