Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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rimborsato devono essere indicate nei rendiconti. I rendiconti devono infine essere inoltrati tramite
octies
l’organizzazione privata incaricata dall’UFE secondo l’articolo 3o capoverso 1 lettera c.
L’elenco delle indicazioni di cui al capoverso 2 disciplina semplicemente il contenuto minimo di un rendiconto. L’UFE può chiedere al consumatore finale di fornire altri dati nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione stessa (cpv. 3). Vi rientrano ad esempio un repertorio dei dati relativi ai singoli vettori energetici, indicazioni sullo sviluppo delle varie misure di miglioramento dell’efficienza energetica e l’influenza dei singoli vettori energetici, indicatori della produzione che permettano di trarre informazioni sullo sviluppo dell’impresa o un logbuch che fornisca informazioni sui correttivi messi in atto.
Art. 3o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi
Il capoverso 1 prevede che l’UFE possa verificare d’ufficio o su richiesta del consumatore finale se la convenzione sugli obiettivi deve essere modificata.
Il capoverso 2 costituisce una disposizione imperativa: l’UFE deve in ogni caso verificare la convenzione sugli obiettivi se il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell’obiettivo di efficienza fissato per l’anno in questione, se lo scostamento è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni sulla cui base era stata redatta la convenzione sugli obiettivi nonché fissati i valori annui da raggiungere e se tale cambiamento non è di natura transitoria. Uno scostamento importante dal valore obiettivo e a cui non si può ovviare con l’introduzione di correttivi può essere dovuto a una trasformazione dell’attività imprenditoriale o a una modifica della quantità prodotta o dell’assortimento. Una verifica della convenzione sugli obiettivi può rendersi necessaria anche nel caso di fusioni, scissioni o trasferimenti di patrimo-
bis
ni. La modifica dell’importo da investire conformemente all’articolo 15b capoverso 2 lettera a numero 2 LEne non richiede invece modifiche formali della convenzione sugli obiettivi: è in effetti molto probabile che l’importo del rimborso vari notevolmente e che cambi di conseguenza anche l’ammontare del 20 per cento da destinare agli investimenti. L’obbligo stabilito nella convenzione sugli obiettivi non si basa su una cifra determinata, o su misure predefinite in maniera chiara, bensì sull’impegno di impiegare la corrispondente quota degli importi rimborsati. In altre parole: la convenzione sugli obiettivi è dinamica e non esige adeguamenti.
Il capoverso 3 stabilisce l’obbligo di notifica, da parte del consumatore finale, di ogni cambiamento delle condizioni in base alle quali è stata redatta la convenzione sugli obiettivi, a prescindere dai criteri di cui al capoverso 2.
Dal capoverso 4 risulta che un’eventuale modifica della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo e si applica dall’inizio dell’anno in cui si sono manifestati i cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sul rispetto degli obiettivi fissati. La modifica ha effetto dall’inizio dell’anno nel quale è stata avviata la verifica e se necessario è stato effettuato un adeguamento.
bis Art. 3o Caso di rigore
Questo articolo disciplina il caso di rigore per i consumatori finali i cui costi dell’energia elettrica sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo e che perciò non rientrano tra gli aventi diritto al rimborso
bis
secondo l’articolo 15b capoverso 1 LEne. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c, anche a questi consumatori viene rimborsato parzialmente il supplemento pagato nell’anno contabile in questione.
Il capoverso 1 lettera a specifica chiaramente che questo caso di rigore si applica tuttavia solo al rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo. Per avere diritto al rimborso i consumatori finali devono comunque soddisfare tutti gli altri requisiti. In particolare devono disporre di una convenzione sugli obiettivi stipulata con la Confederazione e adempiere interamente gli obblighi in essa contenuti. Anche in questo caso, inoltre, vale il principio secondo il quale vengono rimborsati solo importi di almeno 20 000 franchi. Questi consumatori finali devono inoltre presentare all’UFE una doman-
ter
da di rimborso conformemente all’articolo 3o .
Il capoverso 1 lettere b e c è stato ripreso con qualche leggera precisazione dall’ordinanza vigente (art. 3n cpv. 1 lett. a e b).
Il capoverso 2 specifica in che modo deve essere fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera c.