Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/61: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): attuazione dell'iniziativa parlamentare 12.400 a livello di ordinanza · 16 pagine
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dere a effettuare i necessari cambiamenti per il conteggio, i produttori sono tenuti a comunicare con tre mesi di anticipo se decidono di optare per il consumo proprio o per l’immissione in rete della produzione netta. Ai gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione, non sono ancora in grado di rilevare l’energia da rimunerare adempiendo alle nuove disposizioni, deve inoltre essere concesso tempo sufficiente per riorganizzarsi. L’obbligo diventa effettivo perciò solo quanto il gestore di rete è concretamente in grado di ottemperarvi; al più tardi il 1° gennaio 2015 tutti dovranno applicare le nuove disposizioni.
3. Ripercussioni
L’estensione della possibilità di rimborso del supplemento per le aziende a forte consumo energetico potrebbe implicare per queste ultime sgravi pari a circa 55-70 milioni di franchi. Dato che, contemporaneamente, con il proposto aumento del supplemento massimo da 1,0 a 1,5 cent./kWh i mezzi a disposizione del fondo per la promozione delle energie rinnovabili aumenterebbero di circa 300 milioni di franchi, il fondo avrebbe a disposizione ogni anno circa 230 milioni di franchi netti in più.
In base alle esperienze fatte con la società di revisione BDO, i costi per la verifica delle dichiarazioni del plusvalore lordo ammontano a circa 2 000 franchi per azienda. Considerando un minimo di 300 e un massimo di 600 aziende interessate, ciò si traduce in una spesa di 600 000-1 200 000 di franchi.
Si deve poi tenere conto del maggiore fabbisogno di personale presso l’UFE:
la nuova regolamentazione prevede, al posto della RIC, una rimunerazione unica per gli impian-
ti fotovoltaici di piccole dimensioni. Questo sistema di promozione, pur riducendo considerevolmente gli oneri amministrativi relativi a ogni impianto, comporta nella fase di introduzione e implementazione maggiori oneri legati ad attività regolatorie pari a un posto di lavoro a tempo pieno all’UFE, in particolare per assicurare un disbrigo più celere delle domande;
poiché anche le gare pubbliche vengono finanziate mediante una percentuale del supplemento
e l’aumento di quest’ultimo comporta un incremento dei relativi mezzi finanziari, cresce di conseguenza il numero di progetti da seguire. Ciò si traduce in un fabbisogno supplementare di personale pari a circa un posto di lavoro a tempo pieno all’UFE;
il processo di elaborazione delle convenzioni sugli obiettivi tra le aziende e la Confederazione è
un meccanismo consolidato. Con la nuova regolamentazione sarebbe tuttavia necessario elaborare tra le 300 e le 600 nuove convenzioni. L’UFE segue e controlla questo processo. A ciò si aggiunge l’onere legato alla verifica del rapporto tra costi dell’elettricità e plusvalore lordo cui fa seguito un notevole maggiore carico amministrativo che si traduce in due posti di lavoro a tempo pieno all’UFE.
Nel complesso si rendono quindi necessari quattro nuovi posti di lavoro a tempo pieno.
4. Commento alle singole disposizioni
Consumo proprio e garanzia di origine
Art. 1d cpv. 3 lett. d
Nell’Unione europea sulle garanzie di origine va indicato se per l’impianto o l’elettricità in questione il gestore beneficia di un contributo statale. Le stesse informazioni dovranno essere fornite anche per l’elettricità prodotta in Svizzera affinché le garanzie d’origine svizzere, in particolare quelle relative all’elettricità prodotta da impianti che hanno ottenuto un aiuto agli investimenti, siano il più possibile compatibili con quelle dell’UE. L’obbligo di indicare i sussidi ottenuti si riferisce esclusivamente al contributo concesso tramite il nuovo strumento rappresentato dall’aiuto agli investimenti. Per gli impianti sostenuti mediante la RIC continua a valere la disposizione secondo la quale la garanzia d’origine non può essere negoziata a titolo commerciale.