Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine

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La deroga contenuta nel numero 1.3 si applica soltanto ai motori commercializzati o ceduti per lo scopo oggetto di deroga. In tal modo si impedisce l'aggiramento delle prescrizioni in materia di efficienza: p.es. i motori che rientrano nella deroga contenuta nel numero 1.3 e cui non si applicano le prescrizioni (perché, per esempio, sono protetti dall'esplosione o progettati per funzionare a più di 3000 metri di altitudine) non possono essere commercializzati o ceduti per scopi diversi da quelli previsti.

Commento all'appendice 2.13

Ad n. 1, 2, 3, 5 e 7: il calcolo dell'indice dell'efficienza energetica per i circolatori integrati in prodotti progettati per i circuiti primari di sistemi termici solari e di pompe di calore è adeguato conformemente al regolamento (UE) 622/2012.

Commento all'appendice 2.15

Ad n. 1: l'allegato 2.15 si applica alle lampade direzionali, alle lampade a LED e alle apparecchiature per il loro funzionamento (p. es. regolatori di tensione o di corrente).

Ad n. 2: le esigenze per la commercializzazione sono conformi all'allegato III del regolamento (UE)

n. 1194/2012 e verranno gradualmente elevate il 1° settembre 2014 e il 1° settembre 2016.

Ad n. 3: la procedura di omologazione energetica va eseguita conformemente alla norma EN 62560 e alle altre norme UE pertinenti per ciascuna tipologia di lampade o apparecchiature.

Ad n. 4 e 5: la dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono contenere le indicazioni necessarie per verificare in maniera ricostruibile la conformità delle singole lampade e apparecchiature con le prescrizioni dell'appendice.

Ad n. 6: il consumo energetico per le lampade e le apparecchiature va indicato conformemente all'appendice 3.3bis numero 1, l'ulteriore etichettatura secondo le disposizioni pertinenti dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1194/2012. Chiunque commercializza o cede gli apparecchi deve provvedere affinché tali informazioni figurino sull'imballaggio e sui documenti di vendita.

Commento all'appendice 2.16

Ad n. 1: nell'allegato 2.16 sono comprese le pompe di calore che possono essere impiegate per il riscaldamento degli ambienti e che utilizzano aria, geotermia o acqua quali fonti di calore. Non ha importanza se tali apparecchi sono anche in grado di riscaldare acqua sanitaria. Non sono inclusi gli apparecchi con una capacità di riscaldamento superiore a 150 kW.

Ad n. 2: con le esigenze minime per i coefficienti di prestazione a W35 e W55, si garantisce che siano commercializzate soltanto pompe di calore efficienti. Il coefficiente di prestazione secondo la norma europea EN 14511 può essere controllato nell'esecuzione mediante una verifica standard.

Oltre alle esigenze di efficienza, gli apparecchi devono anche soddisfare le esigenze relative al controllo del sistema e ai dati leggibili (n. 2.2). Il tal modo si permette al cliente finale di riconoscere gli errori, nonché il funzionamento efficiente dell'impianto.

Ad n. 3: la procedura di omologazione energetica va eseguita conformemente alle norme EN 14511 e 14825.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Ad n. 6: le pompe di calore messe in vendita devono essere etichettate in maniera chiara e il coefficiente di prestazione dev'essere indicato sul prodotto.

Commento all'appendice 2.17

Ad n. 1: l'appendice 2.17 si applica alle pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete; per questioni di delimitazione del campo di applicazione cfr. articoli 1 e 2 del regolamento (UE) 547/2012.