Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento all'appendice 2.21

Ad n. 1: l'appendice 2.21 si applica agli aspirapolvere collegati alla rete e agli aspirapolvere di tipo ibrido (funzionamento con alimentazione a rete e a batteria). Il campo d'applicazione di tale appendice corrisponde senza eccezioni al campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 666/2013.

Ad n. 2: le esigenze per la commercializzazione si basano sull'allegato I del regolamento (UE)

n. 666/2013 e vengono inasprite il 1° settembre 2017.

Ad n. 3: per la procedura di omologazione energetica si applica l'articolo 4 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 666/2013.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Ad n. 6: l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I‒IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/2013. Chiunque commercializza o cede gli apparecchi deve provvedere affinché tali informazioni figurino sull'imballaggio e sui documenti di vendita.

Commento all'appendice 2.22

Ad n. 1: il campo d'applicazione di tale appendice corrisponde senza eccezioni al campo d'applicazione del regolamento (UE) n. 617/2013.

Ad n. 2: le esigenze per la commercializzazione sono conformi all'allegato II del regolamento (UE)

n. 617/2013.

Ad n. 3: per la procedura di omologazione energetica si applica l'articolo 3 del regolamento (UE)

n. 617/2013.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Commento all'appendice 3.4

L’appendice 3.4 figura, in una nuova versione, nell'appendice 2.20.

Commento all'appendice 3.8

L’appendice 3.8 figura, in una nuova versione, nell'appendice 2.18.

Commento all'appendice 3.9

Ad n. 1: l'appendice 3.9 comprende le macchine da caffè per uso domestico. Non rientrano in tale appendice gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia e gli apparecchi funzionanti senza pressione (macchine da caffè filtro). Una macchina da caffè per uso domestico, per via delle sue particolarità (dimensioni, potenza, ore di funzionamento possibili ecc.), è progettata per l'uso domestico. Le macchine da caffè speciali, segnatamente nel settore della ristorazione, non costituiscono apparecchi domestici.

Ad n. 2: l'indicazione del consumo energetico e la specificazione delle altre caratteristiche degli apparecchi devono essere conformi all'accordo del 28 maggio 2008 sull'impiego dell’etichettaEnergia per le macchine da caffè tra l'Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e per l’industria (FEA) e l'UFE. Chiunque commercializza o cede gli apparecchi deve provvedere affinché tali informazioni figurino sia sullo stesso apparecchio sia sui documenti di vendita.

Ad n. 3: la procedura di omologazione energetica si basa sull'accordo summenzionato, nonché sulla norma EN 14511.