Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine
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Nel quadro di una revisione dell'ordinanza sull'energia sono stati modificati gli articoli 10, 11 e 28.
Nella presente revisione, tali articoli sono riportati nella forma che assumeranno a partire dall'entrata in vigore della revisione sopracitata, il 1° gennaio 2014.
6. Commento alle appendici
Commento all'appendice 2.5
Ad n. 2: l'attuale prescrizione per le asciugabiancheria domestiche, fermo restando il livello di efficienza, viene adeguata al nuovo metodo di misurazione della nuova etichettaEnergia dell'UE.
Ad n. 3: per tali apparecchi la tolleranza ammessa è del dieci per cento.
Commento all'appendice 2.7
Ad n. 2: le prescrizioni di efficienza per i forni vengono inasprite, passando da 0,8 a 0,6 kWh per gli apparecchi con compartimento di piccolo volume, da 1,0 a 0,8 kWh per gli apparecchi con compartimento di volume medio e da 1,4 a 1,0 kWh per gli apparecchi con compartimento di grande volume. I nuovi valori corrispondono alla classe di efficienza energetica A.
Commento all'appendice 2.8
Ad n. 1: i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo (desktop) integrati e i computer portatili (notebook) vengono ora esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n.1275/2008. Vengono disposte nuove prescrizioni per le perdite nei modi stand-by e spento degli apparecchi collegati in rete, p.es. un consumo massimo di energia elettrica nel modo stand-by in rete.
Commento all'appendice 2.9
Ad n. 1: la definizione dei set top box complessi (n. 1.1) viene adeguata all'evoluzione tecnica di tali apparecchi. I ricevitori digitali semplici (n. 1.2) vengono aggiunti nell'appendice 2.9, poiché ora
anch'essi possono essere utilizzati in Svizzera.
Ad n. 2: i set top box complessi devono soddisfare le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Services Systems (Version 9) della Commissione UE del 1° luglio 2013, mentre i ricevitori digitali semplici devono adempiere le disposizioni pertinenti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 107/2009.
Commento all'appendice 2.10
Ad n. 1 e 2: dal 1° luglio 2015, il campo d'applicazione dell'appendice 2.10 viene esteso ai motori con una potenza nominale fino a 1000 kW e fino a 8 poli. La relativa norma IEC è compresa nella modifica. Probabilmente presenterà anch'essa questo campo d'applicazione esteso prima del decreto del Consiglio federale.
Tutti i motori che rientrano nell'appendice 2.10 devono ora soddisfare la classe di efficienza energetica IE3. Ciò vale anche per i motori con variatore di velocità.
3 confrontare i documenti: Modifica dell’indagine conoscitiva concernente la revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn) e dell’ordinanza sulla garanzia di origine (OGO): garanzie di origine, rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica, etichettaEnergia, disposizioni penali (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2013.html#DATEC).