Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine

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europee, per esempio in relazione a frigoriferi, asciugabiancheria, lavasciugatrici, forni e set top box complessi. In alcuni casi, nell'UE non esiste una prescrizione sull'efficienza. La Svizzera, in tal senso, ha assunto un ruolo guida a livello europeo. In molti casi, però, l'effetto delle prescrizioni sull'efficienza in Svizzera è iniziato dopo rispetto all'UE.

1.3. Prescrizioni sulla dichiarazione

Le prescrizioni sulla dichiarazione prevedono imperativamente che i clienti finali siano informati sul consumo energetico, nonché sulle principali caratteristiche di un apparecchio, di un impianto o di un veicolo e, in particolare, sulla sua efficienza energetica (etichettatura, etichettaEnergia). In tal modo aumenta la trasparenza e i clienti finali al momento dell'acquisto potranno decidere in base all'efficienza energetica di un apparecchio, di un impianto o di un veicolo.

Nel 2002 la Confederazione ha dichiarato obbligatoria l'etichettaEnergia per vari elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, asciugabiancheria, lampade per uso domestico, lavastoviglie e lavasciugatrici). Negli anni successivi l’etichettaEnergia per tali elettrodomestici è stata all'occorrenza aggiornata, nonché estesa ad altre categorie di apparecchi (nel 2004 ai forni, nel 2006 ai condizionatori d'aria, nel 2012 ai televisori, mentre nel 2013 è stato esteso il campo d'applicazione per le lampade). Di per sé, l'etichettaEnergia è uno strumento incontestato nell'UE e in Svizzera; più contestata è la ripartizione in classi di efficienza energetica: dal 2010, queste ultime non si estendono più, in linea generale, dalla A alla G, ma includono anche le classi A+, A++ e A+++. La Svizzera ha recepito anche questo aspetto dell'etichetta europea, affinché il commercio non sia gravato da una soluzione separata.

1.4. Base per l'emanazione di prescrizioni sull'efficienza e sulla dichiarazione

In Svizzera, la base per l'emanazione di prescrizioni sull'efficienza e sulla dichiarazione è costituita dall'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui la Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi.

L'articolo 8 della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0) attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni concernenti la commercializzazione, le indicazioni relative al consumo energetico specifico e la procedura di omologazione energetica, per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie. Anziché stabilire prescrizioni per la commercializzazione, il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo.

Nell'emanare prescrizioni di efficienza vanno inoltre osservati gli accordi OMC e i principi della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Per gli apparecchi elettrici, il Consiglio federale può stabilire esigenze di efficienza più elevate rispetto a quelle comunitarie decidendo una deroga conformemente all'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC. Le deroghe sono elencate all'articolo 2 capoverso c numero 5 dell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).