Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine

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Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la commercializzazione e la cessione, la procedura di omologazione energetica, nonché l'indicazione dell'efficienza energetica e l'etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 547/2012.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Commento all'appendice 2.18

Ad n. 1: l'appendice 2.18 comprende i condizionatori d'aria con funzione di raffreddamento e riscaldamento con una potenza nominale fino a un massimo di 12 kW, nonché i ventilatori con potenza elettrica assorbita fino a un massimo di 125 W.

Ad n. 2: le esigenze per la commercializzazione si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2012.

Ad n. 3: la procedura di omologazione energetica va eseguita conformemente alle norme EN 14511 e 14825.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Ad n. 6: l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011. Chiunque commercializza o cede gli apparecchi deve provvedere affinché tali informazioni figurino sia

sull’apparecchio stesso, sia sui documenti di vendita.

Commento all'appendice 2.19

Ad n. 1: l'appendice 2.19 comprende i ventilatori a motore con raccordo alla rete, con potenza elettrica di ingresso compresa tra 0,125 e 500 kW.

Ad n. 2, 3 e 6: le esigenze per la commercializzazione e la cessione, la procedura di omologazione energetica, nonché l'indicazione dell'efficienza energetica e l'etichettatura si basano sulle disposizioni pertinenti degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 327/2011.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Commento all'appendice 2.20

Ad n. 1: l'appendice 2.20 si applica alle lavastoviglie domestiche con raccordo alla rete. Una lavastoviglie domestica, per via delle sue particolarità (dimensioni, capacità di carico, potenza, ore di funzionamento possibili ecc.), è progettata per l'uso domestico. Le lavastoviglie speciali nel settore della ristorazione non costituiscono apparecchi domestici.

Ad n. 2 e 3: le esigenze per la commercializzazione si basano sulle disposizioni pertinenti dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1016/2010. Tali disposizioni saranno inasprite il 1° dicembre 2016. Per la procedura di omologazione energetica si applica inoltre l'allegato II di tale regolamento nonché la norma EN 50242.

Ad n. 4 e 5: cfr. i relativi commenti all'appendice 2.15.

Ad n. 6: l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010. Gli eventuali contrassegni UE già apposti possono essere mantenuti. Chiunque commercializza o cede gli apparecchi deve provvedere affinché tali informazioni figurino sia sull’apparecchio stesso, sia sui documenti di vendita.