Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Commento all'appendice 3.10
Ad n. 1: il campo d'applicazione di tale appendice corrisponde senza eccezioni al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1222/2009. Le prescrizioni dell'appendice si applicano pertanto ai pneumatici delle classi C1, C2 e C3. Anche per le definizioni si rimanda al regolamento (CE) n. 1222/2009.
Ad n. 2: le prescrizioni in merito alle indicazioni e all'etichettatura corrispondono in ampia misura al regolamento (CE) n. 1222/2009.
In particolare occorre sottolineare che, analogamente a quanto previsto dalla norma corrispondente del regolamento (CE) n. 1222/2009, l'etichetta è obbligatoria soltanto per i pneumatici di classe C1 e C2, ma non per quelli di classe C3. Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché essi siano contrassegnati con un’etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e la categoria di appartenenza del pneumatico rispetto all’aderenza sul bagnato.
Il numero 2.1 si applica, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/2009, anche ai pneumatici da montare su un veicolo nuovo, a prescindere dalla possibilità dell'acquirente di scegliere tra diversi tipi di pneumatici oppure dal fatto che siano già montati.
L'etichetta del pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada del pneumatico o in prossimità immediata di quest'ultimo. Il formato delle etichette deve corrispondere all'allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009.
A tutti i pneumatici contemplati da questa appendice – quindi anche a quelli di classe C3 – si applica la prescrizione secondo cui, qualora i pneumatici non siano visibili all'acquirente al momento dell'acquisto, l’acquirente stesso dev'essere informato sulla loro categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante e sulle altre caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Tale disposizione copre i casi in cui i pneumatici non sono esposti in un locale di vendita, trovandosi, per esempio, in un magazzino e quindi non è possibile l'informazione sulle caratteristiche fondamentali dei pneumatici mediante etichetta.
Inoltre, nel materiale tecnico promozionale utilizzato al fine di commercializzare i pneumatici delle classi C1, C2 o C3, è necessario indicare le caratteristiche fondamentali dei pneumatici conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009. Non rientrano nel materiale tecnico promozionale gli annunci su cartelloni pubblicitari, giornali, riviste, programmi radiofonici o televisivi e simili formati online (p. es. banner web). Per questi formati non si applica l'obbligo di indicazione delle caratteristiche dei pneumatici conformemente questa appendice.
In deroga all'articolo 5 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1222/2009, secondo questa appendice non sussiste l'obbligo di indicare, su o con la fattura rilasciata agli acquirenti di pneumatici di classe C1, C2 o C3, le caratteristiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.
Ad n. 3: la procedura di omologazione energetica si basa sulle prescrizioni UE menzionate nel regolamento (CE) n. 1222/2009.
Ad n. 4: secondo la disposizione transitoria, i pneumatici che non soddisfano le esigenze di questa appendice possono essere commercializzati al massimo fino a fine 2014 e ceduti non oltre tre anni dall'entrata in vigore dell'appendice.