Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine
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Secondo l'attuale commento all'articolo 22 capoverso 1 della citata ordinanza dell'UFPP sull'istruzione del personale insegnante, i partecipanti del settore personale insegnante della protezione civile sono compresi nell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 LM e quindi coperti dall'assicurazione militare.
Le disposizioni dell'attuale articolo 22a capoverso 1 della citata ordinanza dell'UFPP saranno ora statuite in un'ordinanza del Consiglio federale. Per questa ragione l'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11) sarà adattata e l'articolo 22a capoverso 1 dell'ordinanza dell'UFPP sull'istruzione del personale insegnante sarà sostituito dall'articolo 6 capoverso 1 lettera c OAM.