Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 2: affinché ai Cantoni rimanga tempo sufficiente per discutere con gli istanti eventuali modifiche relative all'intervento e stilare la decisione, nel caso in cui l'intervento di pubblica utilità non fosse compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile l'UFPP è tenuto ad avvisare il Cantone al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'intervento. In questi casi il Cantone non può autorizzare l'intervento, ma ha la possibilità di modificare i dati e inoltrarli nuovamente all'UFPP entro un mese. Se i lavori sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP non risponde al Cantone. Se l'UFPP non ha risposto allo scadere del termine indicato nel capoverso 2, il Cantone può quindi procedere alla disposizione del relativo intervento di pubblica utilità. L'articolo 8b dell'ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile disciplina gli elementi formali che deve contenere la decisione.

Art. 8a Autorizzazione

In virtù dell'articolo 27a capoverso 4 nuova LPPC, il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità. Conformemente all'attuale articolo 8 capoverso 1, i Cantoni disciplinano l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Secondo la pratica attuale, anche qui viene aggiunto il livello «regionale». Inoltre, è previsto che d'ora in avanti saranno i Cantoni ad autorizzare gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Non sarà pertanto più possibile delegare questa competenza ai Cantoni. Con questa nuova prescrizione s’intende evitare autorizzazioni lacunose e unificare la procedura di autorizzazione.

Art. 8b Contenuto delle autorizzazioni

In futuro tutti gli interventi di pubblica utilità dovranno obbligatoriamente essere autorizzati dall’ente cantonale responsabile della protezione civile (gli enti comunali non potranno più fungere da istanze d'autorizzazione). Secondo la dottrina del diritto amministrativo, la nozione di «approvazione» va intesa come «decisione».

Capoverso 1: poiché in passato sono state ripetutamente rilasciate autorizzazioni non conformi alle norme di legge, vengono qui definiti a livello di ordinanza gli elementi formali e materiali che deve contenere una decisione. Per i Cantoni non si tratta di una novità, considerato che sono già stati informati in forma scritta su questi punti nell'ambito dei controlli relativi alle IPG. Gli elementi citati alle lettere g-j sono inoltre già stati menzionati nel messaggio concernente la modifica della LPPC (FF 2013 1801, pag. 1810).

Capoverso 2: questa disposizione si rifà all'articolo 35 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Anche questo riferimento è già stato comunicato ai Cantoni per iscritto nell'ambito dei controlli in materia di IPG.

Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali

(Ordinanza sugli interventi NBCN; RS 520.17)

Titolo prima dell’articolo 9a