Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine

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Art. 13a

Questo articolo è abrogato. D'ora in avanti l'istruzione di base delle persone naturalizzate è disciplinato a livello di legge (art. 33 cpv. 3 nuova LPPC).

Art. 17 cpv. 1bis

L'articolo 17 OPCi determina il numero di posti protetti da realizzare nelle nuove costruzioni. Per questo è opportuno definire già a livello d'ordinanza, tenendo conto dei documenti esistenti, che cosa s'intende per «nuova costruzione». Per quanto concerne gli edifici abitativi non sono considerate nuove costruzioni in particolare le ricostruzioni in seguito a danni elementari eseguite per ripristinare la situazione originale, gli ampliamenti nella misura in cui mirano all'estensione diretta dello spazio abitativo esistente, gli innalzamenti, le trasformazioni (per es. nuova cucina o modifica degli spazi) e i cambiamenti di destinazione.

Art. 21 cpv. 1

La novità consiste nel fatto che d’ora in avanti i contributi sostitutivi non dovranno più essere versati già prima, ma al più tardi entro tre mesi dall’inizio dei lavori di costruzione. Ciò tiene conto della richiesta di diversi Cantoni che per motivi di gestione interna mettono in conto i contributi sostitutivi ai committenti solo all’inizio della costruzione.

Art. 25 cpv. 2

Considerato che la gestione dei rifugi è di competenza dei Cantoni, in futuro l'approvazione dei progetti per rifugi in edifici di proprietà della Confederazione non sarà più di competenza dell'UFPP, bensì dei Cantoni. Se tali rifugi si trovano in edifici di proprietà della Confederazione o in edifici privati non fa alcuna differenza. D’ora innanzi il primo capoverso comprende quindi anche i rifugi in edifici di proprietà della Confederazione, ma non deve essere modificato poiché parla dei rifugi in generale.

Sono determinanti per la gestione dei rifugi le istruzioni dell'UFPP del 20 dicembre 2012 per la gestione dei rifugi e il piano d'attribuzione. Questi rifugi possono essere integrati nel bilancio dei posti protetti per gli abitanti con residenza permanente solo se nell’area della relativa azienda è possibile rispettare le misure di sicurezza e quando il rifugio non si trova in una zona fortemente minacciata (cfr. anche art. 29 cpv. 2 lett b OPCi).

Art. 27 cpv. 1 e 2

Capoverso 1: il controllo dei rifugi per beni culturali non è più previsto qui, ma è disciplinato nel capoverso 2.

Capovesro 2: cfr. commento all'articolo 25 capoverso 2 (primo paragrafo). Inoltre, d’ora in avanti l’UFPP disciplinerà il controllo di tutti i rifugi per beni culturali, compresi quelli cantonali, poiché la loro realizzazione e il loro rimodernamento sono cofinanziati dalla Confederazione (art. 71 cpv. 2bisLPPC). L’UFPP può, d’intesa con gli stessi, delegare ai