Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine
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tà civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM; RS 513.74). In futuro l'esercito intende così concentrarsi maggiormente sui suoi compiti principali e tendenzialmente metterà a disposizione meno mezzi per l'appoggio di attività civili o attività fuori del servizio. Secondo le nuove disposizioni, in futuro l'esercito appoggerà attività civili e attività fuori del servizio solo se queste hanno sostanziali ripercussioni positive sull'istruzione e l'allenamento dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni. Inoltre, se con le attività appoggiate consegue un cospicuo introito, il richiedente dovrà versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
Lo stesso principio deve valere anche per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile, a condizione che l’evento in questione sia appoggiato non solo dalla protezione civile, ma anche dall’esercito.
Titolo prima dell’articolo 8
Cfr. Commento all’articolo 1 capoverso 1.
Art. 8 Domanda
In virtù dell'articolo 27a capoverso 4 nuova LPPC, il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità. Analogamente all'articolo 3 capoverso 1 OIPU attualmente in vigore, il quale statuisce che le domande d'intervento a livello nazionale devono essere inoltrate all'UFPP due anni prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità, questo capoverso statuisce il termine d'inoltro per le domande concernenti interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Le relative domande dovranno quindi essere inoltrate all'ufficio cantonale responsabile della protezione civile già un anno prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità. Se l'intervento di pubblica utilità si svolge in diversi Cantoni, deve essere inoltrata una domanda a ogni Cantone interessato.
Art. 8bisNotifica all’UFPP
Capoverso 1: in futuro l'UFPP è tenuto a vigilare sulla compatibilità degli interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC con lo scopo e i compiti della protezione civile (art. 28 cpv. 2 lett. b nuova LPPC). A tal fine l'articolo 28 capoverso 3 lettera b nuova LPPC prevede che i Cantoni informino preventivamente l'UFPP in merito a questo tipo di interventi. Si tratta tuttavia di disciplinare entro quanto tempo i Cantoni devono notificare quali dati. La notifica dei dati di cui alle lettere a-e è obbligatoria.
Per garantire uno svolgimento efficiente della notifica, l'UFPP mette a disposizione dei Cantoni un modulo in forma elettronica da compilare. Rispetto alla procedura in caso di lavori di ripristino, quella concernente un intervento di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale richiede più tempo per il fatto che vi è coinvolta una parte supplementare (il richiedente). Per questo motivo i Cantoni sono tenuti a notificare i dati richiesti all'UFPP federale al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'intervento. Visto che pianificare gli interventi di pubblica utilità è più semplice che pianificare i lavori di ripristino, questo termine più lungo può considerarsi accettabile.