Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine

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Titolo prima dell’articolo 40o

L’attuale sezione 3 (Comunicazione delle valutazioni relative all’istruzione) deve essere spostata e diventa la sezione 4.

Art. 40o

Attuale art. 40j.

Art. 40p

Attuale articolo 40k in cui viene adattato il riferimento ad un altro articolo.

Titolo prima dell’articolo 40q

Introduzione di un nuovo capitolo (Capitolo 6a: Disposizioni penali).

Art. 40q

Le infrazioni alle prescrizioni esecutive della LPPC sono punite ai sensi dell’articolo 69 LPPC. L'articolo 69 capoverso 1 LPPC statuisce che chiunque violi intenzionalmente una prescrizione esecutiva della LPPC la cui violazione è dichiarata punibile in virtù dell'articolo 69, è punito con la multa. Inoltre, l'articolo 69 capoverso 2 LPPC prevede una multa anche per chi ha agito per negligenza. Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale, limitandosi ad ammonire l'interessato.

Con l'introduzione del nuovo articolo 40q nell'ordinanza, d'ora in avanti chiunque viola gli articoli 7 e 8 sarà punito con la multa ai sensi dell'articolo 69 LPPC.

Ordinanza sui sistemi d'informazione militari

(OSIM; 510.911)

Introduzione

Nell'ambito delle modifiche dell'OPCi viene modificata anche la legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91). Questa prevede ora che nel sistema PISA vengano tenuti anche i dati relativi alle prestazioni di servizio fornite nella protezione civile. A questo scopo l'ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'informazione militari (OSIM; RS 510.911) deve essere completata come indicato nel messaggio relativo alle modifiche dell'OPCi.