Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine
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in cui i lavori di ripristino non corrispondessero allo scopo e ai compiti della protezione civile. L’UFPP trasmette una relativa notifica ai Cantoni anche nel caso in cui i lavori previsti sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile. Per analogia al capoverso 1, anche in questo caso per i lavori di ripristino ultimati nel corso del quarto, quinto o sesto mese dopo l'insorgere dell'evento è previsto un periodo di trattamento dei dossier più breve da parte dell'UFPP.
Capoverso 4: ai sensi dell'articolo 28 capoverso 5 nuova LPPC, l'UFPP deve ingiungere al relativo Cantone di non eseguire i lavori di ripristino se il termine (di tre anni) statuito dall'articolo 27 capoverso 2bis nuova LPPC non è rispettato. Il quarto capoverso statuisce unicamente che in questi casi l'UFPP avvisa il relativo Cantone al più tardi un mese prima dell'inizio dell'intervento. Al Cantone interessato rimane così tempo sufficiente per adottare i provvedimenti necessari.
Art. 6c Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripri-
stino
Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2bis, il Consiglio federale definisce i criteri per la proroga dei termini risp. dei limiti temporali massimi per i lavori di ripristino. Considerato che si tratta di casi eccezionali, le relative domande devono essere motivate e non sussiste il diritto alla proroga. L'UFPP può concedere una proroga in particolare quando l'evento che richiede l'intervento della protezione civile per lavori di ripristino è di vaste proporzioni, come in passato lo è stata ad esempio la tempesta Lothar.
Art. 6d Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali
massimi dei servizi di protezione civile
Ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LPPC, gli organi cantonali competenti trasmettono già oggi all'UFPP i dati dei militi di protezione civile nella misura in cui sono necessari all'adempimento dei compiti giusta la LPPC. Al fine di sorvegliare che i limiti temporali massimi secondo gli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33–36 LPPC siano rispettati, d’ora in avanti l'UFPP necessiterà anche dei dati d'intervento. L'articolo 72 capoverso 1terdella nuova LPPC crea le basi legali necessarie per la registrazione e il trattamento di questi dati nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA).
Capoverso 1: al fine di evitare che in futuro vengano percepite illecitamente prestazioni IPG, d'ora in avanti i Cantoni dovranno inserire nel sistema PISA i giorni di servizio prestati dai singoli militi. Essi dovranno registrare regolarmente in PISA i giorni di servizio prestati nell'ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, istruzioni di base, istruzioni complementari, istruzioni per quadri, corsi di perfezionamento, corsi di ripetizione e servizi prestati nell'amministrazione della protezione civile.
Capoverso 2: i giorni di servizio pianificati devono essere inseriti nel sistema PISA al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio. Per motivi pratici, per i lavori ripristino ultimati nel corso del quarto, quinto o sesto mese dopo l'insorgere dell'evento deve essere previsto un termine più breve. Per lo stesso motivo, un termine ancora più breve deve essere previsto per i lavori di ripristino ultimati nel corso dei primi tre mesi dopo l’insorgere dell’evento.
Capoverso 3: considerato che la convocazione ai servizi d'istruzione conformemente agli articoli 27a e 33–37 LPPC deve essere trasmessa ai militi almeno sei mesi prima dell'ini-