Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine

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Cantoni il controllo finale dei rifugi per beni culturali nuovi o rimodernati.

Art. 28 cpv. 2

Il secondo capoverso è abrogato poiché il controllo periodico dei rifugi compete ai Cantoni. In futuro ciò deve valere anche per rifugi in edifici di proprietà della Confederazione nella misura in cui sono destinati agli abitanti con residenza permanente. Vedasi anche il commento relativo all'articolo 25 capoverso 2.

Lo stesso vale per i rifugi per beni culturali in edifici di proprietà della Confederazione. D’ora in avanti questi dovranno essere controllati dai Cantoni. Sarebbe opportuno se i Cantoni controllassero i rifugi per beni culturali regolarmente, in concomitanza con il controllo periodico dei rifugi.

Il primo capoverso comprende quindi ora anche i rifugi e i rifugi per beni culturali in edifici di proprietà della Confederazione, ma non necessita di modifiche poiché parla di rifugi e rifugi per beni culturali in generale.

Art. 29 cpv. 4

Conformemente alla modifica all'articolo 25 capoverso 2 deve essere adattata anche questa disposizione. D'ora in avanti saranno quindi i Cantoni a decidere in merito alla soppressione di rifugi in edifici di proprietà della Confederazione. Questi sono ora compresi anche nei capoversi 1 e 2, ma non sono necessarie modifiche poiché si parla di rifugi in generale.

Art. 31 cpv. 4 e 5

Capoverso 4: Secondo il capoverso 1, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 percento della popolazione con dimora fissa. Se il grado di copertura scende sotto questa percentuale (per es. in seguito a una massiccia crescita demografica), entro dieci anni si deve provvedere a ripristinarlo. Questo lasso di tempo è necessario in particolare se occorre realizzare un nuovo ospedale protetto o un nuovo centro sanitario protetto.

Capoverso 5: il criterio determinante per capire se occorre procedere a una sostituzione reale è il grado di copertura dei posti per pazienti al momento della soppressione formale dell'impianto di protezione da parte del Cantone (la soppressione materiale, ossia la demolizione dell’impianto di protezione, può avvenire successivamente alla soppressione formale), e non al momento dell'approvazione della soppressione da parte dell'UFPP.

In pratica può accadere che al momento dell'approvazione della domanda di soppressione i posti per pazienti esistenti garantiscano il grado di copertura richiesto, ma che non si possa prevedere se lo sarà ancora al momento della soppressione formale effettiva. In questo caso l'UFPP approverà una domanda di soppressione solo a condizione che il numero minimo di posti letto prescritto sia garantito.

Nell'articolo si precisa inoltre che un'eventuale sostituzione reale deve avvenire entro