Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine
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Ingresso
Dato che d'ora in avanti il sistema PISA conterrà anche i dati dei militi di protezione civile, nell'ingresso deve essere aggiunta la LPPC.
Art. 5 cpv. 1 e 2
Capoverso 1: Nel primo capoverso devono essere citati anche gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile, dato che secondo l'articolo 28 nuova LPPC spetta all'UFPP sorvegliare che i limiti temporali massimi per i giorni di servizio vengano rispettati.
Capoverso 2: Occorre citare il diritto in materia di protezione civile.
Allegato 1 Dati del PISA
Per consentire all'UFPP di effettuare un controllo sui giorni di servizio prestati, il sistema PISA viene esteso alla protezione civile. La presente revisione prevede che, conformemente al messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (FF 2013 1801, pag. 1808), questi dati vengano registrati nel sistema PISA. Il metodo più opportuno è quello di compiere, nell’intero allegato, una chiara distinzione secondo i gruppi di persone citati nell’articolo 14 LSIM: dati delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare da un lato (art. 14 cpv. 1 LSIM), persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e servizio di protezione civile dall’altro (art. 14 cpv. 2 LSIM).
Su richiesta dei Cantoni, a medio termine i controlli della protezione civile verranno interamente integrati in PISA.
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
(OIPU; RS 520.14)
Art. 1 cpv. 1
Conformemente alla pratica attuale, agli interventi a livello cantonale e comunale vengono aggiunti quelli a livello regionale.
Art. 3 cpv. 1
Modifica formale che concerne solo il testo tedesco.
Art. 6a Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita
di guadagno
Il 1° ottobre 2013 è entrata in vigore l'ordinanza concernente l'appoggio a favore di attivi-