Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 15 pagine
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zio del servizio, nel caso in cui fosse superato un limite temporale massimo secondo gli articoli citati, l'UFPP deve avvisare il Cantone al più tardi un mese prima dell'inizio del servizio. Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 nuova LPPC, in questi casi l'UFPP deve informare anche l'Ufficio centrale di compensazione.
Capoverso 4: analogamente al capoverso 2, anche qui devono essere previsti termini più brevi per i lavori di ripristino effettuati nei primi tre mesi e tra il quarto e il sesto mese dal verificarsi dell’evento.
Art. 6e Chiamata in servizio
Il contenuto di questo articolo corrisponde in parte all'attuale articolo 6b. Con l'introduzione di questo articolo il legislatore intendeva evitare che venissero chiamati in servizio militi non adeguatamente istruiti in vista del compito da svolgere. L'articolo 6b prevedeva pertanto che potessero essere chiamati in servizio solo i militi che avessero assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC. Tuttavia, l'istruzione ai sensi di questo articolo è stata introdotta solo il 1° gennaio 2004 con l'entrata in vigore della LPPC. Prima di allora i militi di protezione civile non assolvevano l'istruzione di base secondo l'articolo 33 LPPC. Per dovizia di precisione, il nuovo articolo non recita pertanto più solo l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC, ma precisa che possono essere chiamati in servizio anche i militi che dispongono di un'istruzione equivalente. Per istruzione equivalente s'intendono i corsi d'introduzione assolti ai sensi dell'articolo 34 della legge sulla protezione civile del 17 giugno 1994 (LPCi, RU 1994 2626), abrogata con l'entrata in vigore della LPPC.
Sono inoltre considerate equivalenti ai sensi del presente articolo anche le istruzioni giudicate equivalenti dai Cantoni conformemente all'articolo 33 capoverso 4 della nuova LPPC. I Cantoni possono quindi giudicare equivalenti ad esempio istruzioni in ambito militare (scuola reclute, istruzione a sottufficiale o ufficiale) e istruzioni in ambito civile, ad esempio presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (per es. istruzione di base dei pompieri), oppure istruzioni nell'ambito dell'aiuto psicologico d'urgenza (per es. formazione di psicologo o di assistente spirituale).
Art. 6f Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base
Per dovizia di precisione viene statuito che anche ai servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base possono essere convocati solo i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente. In questo modo si statuisce esplicitamente che una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile che non ha assolto né l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC, né un'istruzione equivalente, non può essere convocata a servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base (formazione dei quadri, corsi di perfezionamento e corsi di ripetizione), ma all'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC. Per questo motivo la formulazione dell'articolo 6f riprende intenzionalmente quella dell'articolo 6e. Per delucidazioni relative al termine «equivalente» si rimanda pertanto al commento relativo all'articolo 6e.