Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Art. 101 cpv. 3
Anche la notifica all’autorità cantonale delle fattispecie menzionate nel capoverso 1 deve essere registrata nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE.
Art. 103 lett. c
La legge sulle epizoozie è introdotta all’articolo 79 capoverso 4. Alla lettera c dell’articolo 103 è pertanto sufficiente menzionare soltanto la sigla.
3.) Allegato dell’ordinanza concernente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico
Cap. 1.2 n. 10
Nell’elenco del capitolo 1.2 «Fonti di dati» è aggiunta, in un nuovo numero 10, la banca dati centrale per la registrazione dei cani di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.
Cap. 3
Nel numero 1 «Dati di base» del capitolo 3 «Diritti di accesso» è stata aggiunta nella relativa colonna della maggior parte delle voci del primo sottonumero 1.1 «Informazioni generiche concernenti l’unità (azienda o persona)» e della voce «Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l’agricoltura» del primo sottonumero 1.3 «Denominazione dell’unità: persona (categoria)» la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10.
Nel numero 2 «Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione», la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita nella relativa colonna del secondo sottonumero 2.2.1 «Animali» del primo sottonumero 2.2 «Dettagli riguardanti il compito». Nel secondo sottonumero 2.2.1 sono inoltre menzionati tutti i dati rilevati sui cani registrati, a prescindere dal fatto che la rilevazione avvenga in base al diritto federale o a quello cantonale.
La nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita anche nella relativa colonna del secondo sottonumero 2.2.3 «Relazioni».
Il nuovo titolo del primo sottonumero 2.3 è «Animali e spostamenti di animali nella BDTA». È stato inoltre inserito un nuovo sottonumero 2.3a in cui è previsto l’inserimento di un link diretto alla banca dati centrale dei cani.
Infine, anche la nota in calce 1 è stata completata con la menzione della banca dati centrale dei cani di cui all’articolo 30 capoverso 2 LFE.
IV. Modifica di altri atti normativi
1.) Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1)
Art. 2 lett. h
Il passaporto di base è introdotto come modello di passaporto completato con i dati del gestore della BDTA (di cui allʼarticolo 15d capoverso 1 lettere a–e OFE).