Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
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Art. 3 cpv. 1 lett. f
Dato che è sempre inteso il proprietario attuale – altrimenti si parlerebbe di proprietario precedente – nellʼarticolo 3 lettera f è cancellato il termine «attuale».
Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 6
Con la rinuncia a registrare e caricare la segnalazione nella BDTA decade il ruolo dellʼincaricato del riconoscimento nella BDTA. Le disposizioni corrispondenti possono pertanto essere stralciate.
Art. 12
Cpv. 1 lett. cbise cpv. 2bis: ogni persona può consultare, senza restrizioni e gratuitamente, lo scopo di utilizzo di un equide (animale da reddito o animale da compagnia). Cpv. 3: tutte le consultazioni possibili sugli equidi nella BDTA devono poter essere effettuate non soltanto tramite lʼUniversal Equin Life Number (UELN), bensì anche solo con il numero del microchip che funge da codice.
Art. 15
I servizi che rilasciano i passaporti non devono più estrapolare i dati dalla BDTA, né per il rilascio del passaporto né per altri scopi. Per questo motivo l’articolo è stralciato.
Art. 16 cpv. 3
Il diritto pubblico non designa più persone addette al riconoscimento degli equidi, ragione per cui il capoverso vigente è adeguato.
Art. 22 cpv. 2 lett. c
Nellʼattestato di registrazione non è più necessario aggiungere unʼindicazione sul riconoscimento.
Art. 25 cpv. 3
Il gestore della BDTA emette i passaporti di base e li mette a disposizione dei servizi che rilasciano i passaporti. A tale scopo importa i dati necessari direttamente dalla BDTA. Gli emolumenti per i passaporti sono disciplinati nellʼallegato dellʼordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2).
Allegato 1 n. 3 lett. l
Alla BDTA non devono essere notificati né la segnalazione né i dati relativi alla registrazione della segnalazione. Per questo motivo la disposizione può essere abrogata.
2.) Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali Allegato 1 n. 5c
Lʼemolumento per il passaporto per equide è fissato a 25 franchi; le spese di spedizione sono fatturate secondo la tariffa postale.