Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
- 3 -
gire rapidamente e adeguatamente in caso di epizoozia, è importante emanare già ora le necessarie disposizioni.
1.5 Polmonite enzootica dei suini (PE)
In passato, la polmonite enzootica è stata combattuta con successo, ragione per cui attualmente si manifestano solo pochi casi allʼanno. Tuttavia, se in unʼazienda si osserva un focolaio di PE, lʼabbattimento di una sola parte degli animali risulta spesso molto dispendioso e le aziende vicine vengono inutilmente esposte per lungo tempo a un rischio elevato di contaminazione, a causa di un periodo di risanamento di almeno sei mesi. Per questo motivo, lʼOFE deve essere modificata in modo che, in futuro, nella lotta alla PE, possano essere eliminati gli effettivi infetti.
1.6 Altre modifiche
Devono inoltre essere apportate alcune modifiche puntuali.
Ad esempio, gli obblighi dei detentori di animali devono essere estesi in modo che incomba loro la responsabilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire direttamente nellʼazienda un prelievo sicuro di campioni sugli animali.
I cacciatori e i guardiacaccia devono avere lʼobbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di unʼepizoozia negli animali selvatici e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.
Il proprietario di un gregge di pecore che transuma sul territorio di più Comuni non deve più indicare il percorso esatto per ricevere lʼautorizzazione, ma soltanto i Comuni che rientrano nell’itinerario.
I Cantoni saranno inoltre obbligati a elaborare un piano di raccolta del latte che, nel caso di comparsa dellʼafta epizootica, disciplini la raccolta del latte.
Infine, si definiscono le espressioni «aborto» e «animale nato morto» e nelle disposizioni relative allʼaccertamento delle cause di aborto si apportano differenti precisazioni.
2.) Modifiche relative alla registrazione dei cani secondo l’articolo 30 capover-
so 2 LFE (OFE, OPAn e O-SISVet)
Secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE, i Cantoni provvedono alla registrazione dei cani in una banca dati centrale. La banca dati centrale è gestita dalla ANIS SA. Quest’ultima collabora sul piano informatico con la Identitas SA, la ditta che gestisce la BDTA.
Per adeguare meglio la banca dati alle esigenze degli uffici veterinari cantonali, l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali ha affidato a un gruppo di lavoro il compito di elaborare proposte di miglioramento.
Le esigenze variano da Cantone a Cantone, in particolare a causa dell’eterogeneità delle legislazioni cantonali in materia e dei sistemi di riscossione delle tasse sui cani.
Il progetto presentato dovrebbe accontentare tutti i Cantoni. Il gruppo di lavoro propone di modificare singole disposizioni dell’OFE, dell’OPAn e dell’allegato dell’O-SISVet. Il progetto prevede in particolare che in futuro i veterinari cantonali possano accedere dal