Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/99: Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie, dell'ordinanza sulla protezione degli animali et dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico · 14 pagine

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Titolo prima dell’articolo 18a

La sezione 2 diventa sezione 2a.

Art. 33 cpv. 2

Lʼattuale regolamentazione risale ai tempi in cui la raggiungibilità del proprietario di un gregge di pecore in transumanza e del pastore non era garantita come ai giorni nostri grazie agli attuali mezzi di comunicazione. Dato che in caso di epizoozia il contatto doveva avvenire sulla base delle indicazioni fornite, era necessario definire con precisione lʼitinerario di transumanza. Ai giorni nostri, il contatto è stabilito tramite cellulare o altri mezzi di comunicazione elettronici, ragione per cui non occorre più indicare il percorso preciso, ma è sufficiente comunicare i Comuni che rientrano nell’itinerario.

Art. 59 cpv. 2

Talvolta non è possibile o è possibile soltanto con ingenti risorse in termini di tempo e di personale effettuare il prelievo di campioni di sangue direttamente in azienda. In particolare nelle aziende con allevamento estensivo manca in parte lʼinfrastruttura necessaria per immobilizzare gli animali e spesso questi ultimi e i loro detentori non sono abituati allʼimpiego di tali attrezzature.

La possibilità di effettuare i prelievi direttamente in azienda è tuttavia indispensabile per la sorveglianza e la lotta alle epizoozie. In caso di focolai di epizoozie altamente contagiose o da eradicare, occorre poter intervenire rapidamente. I provvedimenti necessari, come le analisi, i prelievi di campioni e le vaccinazioni, devono poter essere attuati immediatamente. Anche per la sorveglianza di diverse epizoozie deve essere possibile prelevare i campioni di sangue direttamente in azienda.

Affinché un prelievo avvenga in maniera rapida e innocua per lʼuomo e lʼanimale, è importante che vi sia a disposizione o si possa preparare lʼinfrastruttura adeguata per immobilizzare gli animali e che tanto lʼanimale quanto il detentore abbiano dimestichezza con queste attrezzature.

Con la presente proposta si intende obbligare il detentore di animali ad adottare i necessari provvedimenti affinché un prelievo possa essere eseguito in azienda in modo sicuro e con il minor dispendio possibile. I detentori devono provvedere affinché in azienda vi sia a disposizione lʼinfrastruttura adeguata per immobilizzare gli animali e questi ultimi siano abituati a questa procedura. La pericolosità e il fabbisogno di personale per eseguire il prelievo di campioni in azienda devono essere ridotti e lʼoperazione deve essere resa possibile in tutte le aziende, indipendentemente dalla forma di allevamento.

Art. 61 cpv. 6

Le epizoozie possono essere introdotte anche tramite gli animali selvatici. Lʼesempio più recente è la progressiva diffusione della tubercolosi nei cervi del Tirolo. Con l’esplicita imposizione ai cacciatori e ai guardiacaccia di notificare la comparsa di unʼepizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa si intende migliorare la sorveglianza degli animali selvatici.